È nullo il licenziamento intimato all’operatore di cassa ove questi abbia fallito il c.d. test del carrello, allorché il datore di lavoro precostituisca artificiosamente la apparente causale giustificativa, inducendo il lavoratore in errore.
Questa la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Siena con sentenza pubblicata il 5 gennaio 2026.
Il caso
Una nota catena di supermercati, tramite un ispettore, effettuava il c.d. test del carrello presso la cassa, onde valutare la condotta dell’operatore di cassa nella prevenzione di possibili condotte fraudolente del cliente.
Il datore aveva motivato il controllo quale verifica del funzionamento di una pregressa formazione circa le procedure di registrazione della spesa dei clienti.
All’esito del controllo venivano riscontrate una serie di difformità tra la merce scansionata dal cassiere e quella effettivamente presente nel carrello, e si imputava all’operatore di cassa, tra l’altro, di non aver verificato il contenuto effettivo di diversi cartoni di birra in cui erano stati preventivamente inseriti altri prodotti nonché di non aver controllato la rispondenza tra i prodotti ortofrutticoli inseriti nel sacchetto e quelli, meno costosi, di cui all’etichetta applicata dal cliente. Veniva riscontrata una difformità di 105,75 euro tra la spesa presente effettivamente nel carrello e quella fatta pagare al cliente.
Il datore di lavoro disponeva dunque il licenziamento del lavoratore, riscontrando una grave negligenza nella condotta del medesimo.
L’inesigibilità della condotta contestata
Il Tribunale di Siena prende le mosse dall’esame dei profili di legittimità del c.d. test del carrello, definito dalla società convenuta come “ordinario controllo sulla professionalità del dipendente, una ordinaria verifica sull’esattezza dell’adempimento della prestazione del lavoratore in condizione di simulazione”.
Rileva il Giudice come sia necessario scindere “una legittima finalità di verifica formativa di quel controllo, finalizzata alla promozione della professionalità del lavoratore … dalla dichiarata finalità disciplinare”. Ed allora il test del carrello, ove utilizzato per controllare la prestazione del lavoratore, anche a fini disciplinari, “si pone in violazione dell’art. 2087 c.c.” - che impone all’imprenditore l’adozione di “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” - e appare “lesivo della dignità del lavoratore”. E ciò a maggior ragione nel caso, come nella fattispecie, di dipendente di età avanzata e pluriennale esperienza.
La sentenza individua, quindi, un profilo di discriminatorietà nella circostanza che esclusivamente al lavoratore ricorrente il test del carrello è stato reiterato a breve distanza di tempo, nonostante il precedente non avesse evidenziato profili di criticità.
Passata in rassegna la declaratoria contrattuale del 4° livello del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), nell’ambito del quale era inquadrato il lavoratore, il Tribunale rileva che sono estranee all’opera dell’addetto alle operazioni di vendita funzioni di controllo al fine di protezione del patrimonio aziendale.
Pertanto, non essendo l’operatore di cassa “investito di ulteriori, accessori compiti di controllo, sorveglianza e vigilanza in funzione anti fraudolenta”, non potrebbe essere valutata l’eventuale omissione di detti controlli in termini di inadempimento contrattuale o comportamento altrimenti lesivo della fiducia datoriale.
Inoltre, rileva il Giudice come molte delle operazioni di controllo richieste (con particolare riguardo allo svuotamento del carrello) avrebbero implicato il sollevamento di pesi non trascurabili e comunque non necessariamente compatibili con le condizioni fisiche richieste all’operatore di cassa (e al cliente).
Pertanto, lo svuotamento del carrello non è esigibile dall’operatore di cassa.
La sentenza sottolinea, ancora, come controlli invasivi del carrello, da un lato, si porrebbero in contraddizione con le esigenza “di massima cortesia, massima rapidità e pretesa accuratezza assoluta del controllo”, richiesto dall’azienda e, dall’altro, potrebbero addirittura rivelarsi controproducenti nel rapporto con la clientela “addirittura pretendendo la rottura dell'integrità o della perfetta integrità del contenitore, in pregiudizio di un cliente che si vede in tal modo sospettato, senza alcun indizio, e in genere di fronte ad una platea di clienti, di illecita appropriazione”.
Addirittura, rileva il Tribunale, un controllo pervasivo del carrello si porrebbe in contrasto con l’art. 20, lett. g), d.lgs. 81 del 2008 che vieta al lavoratore di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Il Giudice afferma invece che rientra nella diligenza professionale richiesta al cassiere, il controllo della corrispondenza di tutta la merce portata alla cassa alla etichettatura apposta al sacchetto contenente la stessa e non a un prodotto, in genere, meno costoso.
Ritiene altresì che la disattenzione in cui è incorso il lavoratore, sotto questo profilo, sia stata ragionevolmente favorita dalla non perfetta trasparenza dell’involucro, come dalla possibile somiglianza dei prodotti in questione nonché dalla pressione insita nel controllo a sorpresa.
La tutela reintegratoria
Il Tribunale conclude che “l’induzione in errore omissivo del lavoratore, dunque, è il frutto di un comportamento artificioso dell’autore, l’ispettore …, idoneo a trarre in inganno la vittima in ordine alla totalità della merce battuta, con mezzo fraudolento, l’occultamento, al fine di precostituire una giusta causa di recesso, in presenza di una concatenazione causale tra induzione in errore, profitto e danno, peraltro non immediatamente conseguenti all’azione e all’omissione e pertanto estranee alla latamente ipotizzabile fattispecie penale”.
Così ricostruita l’illegittima condotta datoriale, il Giudice ritiene che la stessa - anche alla luce dei principi affermati da Cass. Sez. Un., nn. 5542 e 5556 del 2023 – “contrasti con norma imperativa proibitiva, che vieta di compiere un determinato atto, nella sfera di azione dell'art. 1418, co. 1, c.c. senza che simili fattispecie illecite comportino il rischio di attribuire al giudice un eccesso di discrezionalità correlato alla espansione della categoria delle nullità virtuali”.
Nella formulazione dell’art. 18, l. 300/70, novellato dalla l. 92/12, applicabile al caso concreto, comunque, vi è un riferimento agli “altri casi di nullità previsti dalla legge” e non “agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge” secondo l’art. 2, co. 1°, del d.lgs. n. 23 del 2015 (quindi per contrarietà a norme imperative in ragione della previsione dell'art. 1418, 1° co. cod. civ., che opera come clausola generale di chiusura “salvo che la legge disponga diversamente”).
Rammenta quindi il Tribunale che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola “espressamente”, precisando che “il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Fermo restando che “la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti”.
In conclusione, il Giudice ritiene certamente sussistente nel sistema un “divieto di licenziamento nel momento in cui in modo fraudolento, illecito, il datore di lavoro artificiosamente precostituisca la apparente causale giustificativa”.
La natura discriminatoria del licenziamento
La sentenza accerta, in ogni caso, la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, sulla base di una serie di indici, elencati nel dettaglio, ed in particolare in quanto connesso alla anzianità del lavoratore e inserito all’apice di “una escalation fondamentalmente persecutoria individuale”.