Con decreto del 10 ottobre 2024, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. in tema di obblighi restitutori in caso di mutuo.

La questione centrale posta alla base dell’ordinanza di rinvio attiene al momento in cui, in alcune convenzioni negoziali, sia possibile ravvisare una traditio che comporti effettivamente la disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuatario, con corollari di notevolissimo rilievo anche dal punto di vista dell’idoneità del contratto, ove stipulato nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, ad integrare un titolo esecutivo.

Più precisamente, le questioni di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale possono essere riassunte come segue:

  • se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all’art. 474 , comma 1, c.p.c. – imponga inderogabilmente che l’importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”;
  • conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto così stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l’insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima di detto svincolo”.

La Prima Presidente ha ritenuto ammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa essendo le stesse oggetto di un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto dalla Cassazione.

Secondo un primo orientamento l’accordo negoziale stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, è da solo idoneo a costituire titolo esecutivo nonostante all’erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito (v. ex multis Cass. 9229/2022).

Secondo altro orientamento invece il predetto accordo “ancorchè idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante) in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato”. I fautori del secondo orientamento ritengono di escludere che un siffatto contratto possa costituire titolo esecutivo contro il mutuatario “essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo” (v. la recentissima Cass., 12007/2024).

Il tema centrale dell’ordinanza di rinvio presenta numerose difficoltà interpretative e costituisce questione di massima particolare importanza, essendo in parte già oggetto di altro precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione.

Il riferimento è all’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, seppur differente da quella affrontata dal Tribunale di Siracusa, riguardante il c.d. ‘mutuo solutorio’ stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante. Per l’esame dei diversi orientamenti in materia si rinvia ad un nostro precedente commento (v. sul nostro sito l’articolo di Camilla Maranzano “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”).

In conclusione, la Prima Presidente ha ammesso il rinvio sollevato dal Tribunale di Siracusa assegnando il suo esame alle Sezioni Unite.

Per leggere il testo integrale del decreto della Prima Presidente della Cassazione e dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa clicca qui:

https://www.cortedicassazione.it/page/it/ordinanza_pregiudiziale_31072024?contentId=RPC33455

Sullo stesso tema leggi anche sul nostro sito l’articolo di Camilla Maranzano “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”.

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