Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, rimanendo precluso al giudice del gravame il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.

Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025.

L’antefatto processuale

La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società per avere questa intrapreso una serie di iniziative giudiziali, asseritamente temerarie, nei confronti dell’attrice, provocando alla stessa ingenti danni di cui ha chiesto il ristoro.

Il Tribunale rigettava la domanda sulla base della motivazione che le iniziative intraprese dalla società convenuta a tutela del proprio diritto di credito non potevano ritenersi abusive e comunque i danni dovevano ritenersi causalmente connessi alla condotta della stessa attrice.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile, prima ancora che infondata, la domanda risarcitoria, sul presupposto che la stessa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice della controversia nel corso della quale era stata tenuta la condotta causativa del danno.

Proponeva ricorso per cassazione l’originaria parte attrice sostenendo che nel rigettare detta domanda "nel merito", il primo Giudice avrebbe implicitamente rigettato anche l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 96 c.p.c. esperita in via autonoma, e che dunque sulla questione, non riproposta nelle forme dell’appello incidentale, si sarebbe formato un "giudicato interno”.

Con ordinanza interlocutoria (n. 17925 del 28 giugno 2024) la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti alla Prima Presidente ai sensi dell'art. 374 c.c. ravvisando un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici sul “potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa”.

Le questioni processuali sottoposte alle Sezioni Unite e il contrasto giurisprudenziale

La sentenza dà conto dei diversi indirizzi formatisi presso le Sezioni semplici della cassazione:

  1. Secondo un primo orientamento, “la reiezione nel merito di una domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado non comporta alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità della domanda medesima, con la conseguenza che non è predicabile l'attitudine della decisione di merito a formare giudicato implicito sulla questione di rito pregiudiziale” (tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 25906/2017; Cass., Sez. Un., n. 7940/2019; Cass. n. 7941/2020; Cass. n. 10361/2022; Cass. n. 25934/2022; Cass. n. 10641/2023).

Discende quale ulteriore corollario di questo principio che il giudice del gravame, pur in assenza di un apposito motivo di appello incidentale, ha il dovere di rilevare in via officiosa la questione pregiudiziale di rito inerente all'inammissibilità della domanda.

  • Il secondo orientamento ritiene che il giudice di primo grado deve pronunciarsi d'ufficio su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata. Se, invece, il giudice di prime cure ha deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sul vizio processuale, resterebbe precluso il rilievo officioso in appello o in cassazione, se il mancato accoglimento dell’eccezione pregiudiziale non è stato oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta. Si sarebbe infatti formato un giudicato implicito interno (tra le altre, Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 20315/2021; Cass. n. 26850/2022; Cass. n. 3352/2024).

La questione risente del contrasto tra l’esistenza di un ordine logico nella decisione delle questioni ed il criterio della ragione più liquida.

La tesi che aderisce alla configurabilità di un ordine logico della decisione - che impone di trattare prima le pregiudiziali di rito e poi il merito – ritiene configurabile una decisione implicita sulla questione processuale tutte le volte in cui il giudice decida la causa pronunciandosi sulla questione sostanziale. Sicché, l'impugnazione che investa la statuizione di merito non vale ex se a rimettere in discussione la statuizione sulla questione di rito decisa esplicitamente o implicitamente, in assenza di una reazione che si indirizzi specificamente verso quest'ultima (Cass., Sez. Un., n. 11799/2017; nello stesso senso, Cass. n. 30745/2019, Cass. n. 6762/2021, Cass. n. 21859/2024).

Secondo un orientamento minoritario, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014).

La Corte individua poi un ulteriore contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di ritenere incluse nel perimetro del giudicato anche le questioni rilevabili d'ufficio che, in via generale, riguardano “violazioni di norme processuali preordinate a garantire il principio del giusto processo e che si riverberano in nullità assolute”:

  1.  Un primo indirizzo propende per una delimitazione cronologica in via interpretativa del rilievo officioso delle pregiudiziali di rito.

La conseguenza di tale impostazione è che, “in assenza di reazione della parte interessata volta a far valere il mancato rilievo della questione, il potere/dovere di rilievo officioso dei giudici dei gradi successivi risulterebbe, in osservanza del principio di autoresponsabilità in ambito processuale, neutralizzato e la statuizione implicita in senso non ostativo all'esame del merito si consoliderebbe, in linea con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo”.

  • Per un secondo orientamento, invece, la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di una questione processuale, della quale sia mancata la considerazione nel grado precedente, rimarrebbe impregiudicata, venendo in rilievo “questioni attinenti, infatti, a vizi inemendabili/insanabili che danno luogo a nullità assolute, poiché derivanti dalla violazione di norme poste a tutela di interessi indisponibili, super-individuali”.

I vizi processuali ‘fondanti’ esclusi dalla formazione di un giudicato implicito

La Cassazione, in primo luogo, estromette dal perimetro d'indagine le ipotesi di decisioni del merito che prescindono dall'esame di questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del giudizio.

Infatti, “la rilevabilità d'ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un'espressa previsione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullità assoluta”.

Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo sono individuate: a) nel difetto di legitimatio ad causam(Cass., Sez. Un., n. 7925/2019); b) nel difetto di interesse ad agire (Cass. n. 19268/2016); c) nel difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. n. 9297/2007); d) nel difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) nelle decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass., Sez. Un., n. 8501/2021); f) nel ne bis in idem: l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., Sez. Un., n. 226/2001); g) nell'inesistenza della sentenza.

La Corte precisa quindi che “l'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate”. Tali questioni sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, in ossequio a una “comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all'esito della quale quest'ultime devono essere ritenute prioritarie”.

L’ordine logico delle questioni, la ragione più liquida e il giudicato implicito

Le Sezioni Unite ritengono non potersi dare seguito, “nei suoi assolutizzanti presupposti”, all'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., n. 11799/2017, che ha ravvisato “un vizio di error in procedendo nella decisione per saltum del merito pretermettendo l'esame di questioni a monte di rito, in quanto il relativo omesso esame sarebbe in violazione dell'art. 276 c.p.c.”.

D’altro canto, la sentenza non condivide l'orientamento incline a negare tout court la formazione del giudicato implicito su questioni processuali, che “degrada il rapporto esistente tra presupposti processuali e questioni di merito, relegandolo alla mera antecedenza logica”. Infatti, “la dipendenza logica, in definitiva, non esaurisce i rapporti tra questioni di rito e questioni di merito, ma costituisce il riflesso di un nesso strutturale che lega le une alle altre”.

Così, “ove il merito sia stato deciso nel senso dell'accoglimento della domanda di parte, senza alcuna specificazione in ordine alla soluzione della questione di rito a monte, la statuizione di merito sottende necessariamente una decisione della questione di rito in senso non ostativo alla decisione di merito”.

D’altro canto, la possibilità di ravvisare una decisione implicita sulla questione di rito “è subordinata al valore che il giudice abbia inteso assegnare alla "non decisione"”. Infatti, sul presupposto che non sia possibile attribuire valore cogente alla scansione rito-merito prevista dall'art. 276 c.p.c. e che il giudice possa validamente avvalersi del criterio decisorio della ragione più liquida, “è possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum, ad esito di una scelta legittima di sovvertire l'ordine logico, neutralizzando il rapporto di presupposizione necessaria tra pregiudiziali di rito ed esame del merito”.

Ammonisce però la Corte che “Il giudice … nell'avvalersi del criterio della ragione più liquida, al fine di risolvere il merito della causa pretermettendo le questioni di rito, deve esercitare il potere in modo responsabile”, rispettando le seguenti condizioni:

  • Il giudice deve “ponderare funditus la decisione sulla questione di pronta soluzione, non solo nell'attualità del grado in cui si trova ad esercitare la potestas iudicandi, ma altresì in una dimensione prospettica, verificando la tenuta della decisione espressa con riferimento ai potenziali gradi successivi”.
  • L'opzione per l'impiego del criterio della ragione più liquida, esercitata in sede decisoria, deve essere esplicitata, rendendo la motivazione trasparente in ordine alla scelta di assorbimento”.

Le Sezioni Unite concludono dunque che “ove il giudice dia atto di essersi avvalso del criterio della ragione più liquida, prescindendo dall'esame della questione di rito a monte, non può ravvisarsi quel rapporto di presupposizione necessaria, che risulta spezzato dalla volontà del giudice di orientarsi secondo quel diverso criterio”. In questa prospettiva, “condizione necessaria e sufficiente affinché possa ravvisarsi una decisione implicita delle questioni di rito, idonea al giudicato interno e implicito, è che possa ritenersi sussistente quel rapporto di presupposizione necessaria tra rito e merito”.

È necessario proporre impugnazione sulla questione decisa implicitamente?

La Corte, quindi, passa all'individuazione del mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita, tra la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e l'impugnazione (principale, se soccombente, incidentale, se vittoriosa).

Ritengono le Sezioni Unite di dare continuità all'orientamento che individua l'impugnazione quale strumento per sollecitare una decisione sulla questione processuale decisa implicitamente.

Posto che la “decisione nel merito implichi ex se una decisione di segno negativo sulla questione processuale presupposta, in assenza di una specificazione da parte del giudice che consenta di ravvisare decisione per saltum del merito fondata sul criterio della ragione più liquida”, è possibile esercitare “il diritto di difesa in ordine a quella statuizione implicita, facendo valere il vizio processuale attraverso la spendita di un apposito motivo di gravame.

In questo caso “la censura passa attraverso la contestazione della violazione delle norme che disciplinano l'attività processuale implicata, mentre l'interesse a farla valere si apprezza con riferimento alla soccombenza su una statuizione implicita avente ad oggetto un'autonoma questione di tipo processuale”.

In assenza di conversione del vizio in specifico motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., e, quindi, nel caso in cui la parte interessata presti acquiescenza, esso risulterà sanato con il conseguente consolidamento della decisione in senso incompatibile con l'accoglimento della questione di rito, che assumerà l'autorità di cosa giudicata con efficacia endoprocessuale.

Viceversa, “nel caso della decisione in base alla ragione più liquida, non essendovi alcuna decisione sulla pregiudiziale di rito, rispetto ad essa rimane pienamente esercitabile il potere di rilievo d'ufficio da parte del giudice del grado successivo”.

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