L’azienda produttrice di sigarette può essere dichiarata responsabile a risarcire i danni dei familiari patiti da una donna, che aveva cominciato a fumare alla metà degli anni Sessanta, smettendo dopo trent’anni, e morendo, poi, a causa di un carcinoma polmonare causato dal fumo.
La Cassazione (ord. 23 maggio 2025, n. 13844) ha accolto il ricorso proposto dai familiari della fumatrice avverso la pronuncia della Corte d’appello che aveva respinto le domande risarcitorie, facendo leva sulla libera scelta della donna di fumare nonostante la consapevolezza dei danni che avrebbero potuto derivargli.
La Cassazione ha premesso che l’attività di produzione e commercializzazione di derivati del tabacco è certamente, dal punto di vista naturalistico, causa del danno, precisando che “può non esserlo laddove la condotta oggettivamente colposa della vittima assuma il ruolo di causa sopravvenuta dotata di efficienza causale esclusiva, neutralizzante l'apporto eziologico dell'attività dell'esercente, degradato al ruolo di mera occasione dell'evento dannoso”. La condotta del danneggiato, invero - si legge - può in astratto assumere rilievo causale meramente concorrente o esclusivo.
Secondo la Suprema Corte, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del nesso causale, essendosi limitata ad estrapolare la scelta di fumare dalle serie causali che hanno prodotto l'evento dannoso, senza enunciare le ragioni per le quali avrebbe ritenuto che l'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco “non abbia nella specie avuto efficienza causale alcuna nella determinazione dell'evento, relegando implicitamente tale azione a mero antefatto occasionale, inidoneo ad innescare la sequenza causale sfociata nell'evento lesivo”.
Eppure – prosegue la Cassazione - tenuto conto che alla Società era stato imputato di non avere informato adeguatamente la danneggiata della nocività del fumo, al fine di verificare la colpa della vittima nella causazione del danno e accertarne l'efficienza causale esclusiva ovvero concorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto dapprima valutare “se l'evento dannoso si sarebbe verosimilmente verificato ove uno dei due soggetti coinvolti avesse mantenuto la condotta alternativa corretta, per poi ripetere l'operazione a parti invertite, avendo l'obbligo di apprezzare ogni fattore causale rilevante al fine di stabilire la relativa incidenza (con)causale nella determinazione dell'evento lesivo”.
Del resto, poiché l'attività di produzione e di commercializzazione del tabacco costituisce attività pericolosa, per recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa.
La Corte ha poi ricordato, nel solco di precedenti pronunce, che, ove l'attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all'uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quell'attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo invocato sia quello conseguente all'uso tipico e normale di quel prodotto e non ad un uso anomalo. Ha poi precisato che, ove l'attività abbia ad oggetto la realizzazione di un prodotto destinato alla commercializzazione e poi al consumo, la caratteristica di "pericolosità" può riguardare anche tale prodotto, indipendentemente dal fatto che questo sia altamente idoneo a produrre i danni non nella fase della produzione o della commercializzazione, ma nella fase del consumo.
La Corte territoriale, proprio in ragione della qualificazione come pericolosa dell'attività di produzione e commercio del tabacco, non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere la scelta del consumatore una causa prossima di rilievo, in quanto la condotta del danneggiato non solo va valutata diversamente a seconda della pericolosità dell'attività, ma anche perché la disciplina delle attività pericolose richiede una prova liberatoria specifica e particolarmente rigorosa, che non coincide propriamente con la prova del caso fortuito (comprendente il fatto colposo della vittima).
In relazione all’argomento relativo alla presunta consapevolezza della donna circa i danni da fumo, la Corte ha ricordato che solo nel 1975 (con la L. n. 584/1975) è stato introdotto in Italia il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, e che tale divieto è stato esteso solo molto più tardi (dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995) a determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. Inoltre, il divieto di pubblicizzare direttamente o indirettamente qualsiasi prodotto da fumo risale alla L. n. 52/1983, mentre il divieto di pubblicità televisiva -anche indiretta- delle sigarette è stato posto dal D.M. n. 425/1991. La prima concreta misura di dissuasione diretta, frutto della certezza raggiunta dalla comunità scientifica che il fumo sia alla base di numerose forme di cancro e di un numero indefinito di altre gravi patologie, è stata introdotta dalla L. n. 428/1990, successivamente estesa e divenuta più rigorosa con il D.lgs. n. 184/2003, cui hanno fanno seguito misure di intervento più incisive e concrete nella lotta al tabagismo.
Secondo la Cassazione “essendo la nocività del fumo un fatto socialmente noto a partire dagli anni settanta, tutt'altro che socialmente nota era invero all'epoca cui risalgono i fatti di causa la correlazione specifica tra fumo e cancro (e altre gravi patologie)”.
Andrebbe dunque escluso – soggiunge la Corte – che nel 1965, allorquando la vittima ha iniziato a fumare, fosse socialmente nota la correlazione tra fumo e cancro, e “che la medesima fosse informata e conscia del rischio specifico di contrare il cancro e si sia ciononostante indotta a fumare fino a 20 sigarette al giorno, in virtù di consapevole scelta edonistica”.
L'asimmetria informativa in Italia sarebbe stata colmata normativamente solo con l'emanazione della L. n. 428/1990 citata. Solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo potrebbe configurarsi un concorso di colpa del consumatore fumatore.
Orbene – conclude la Corte – l’esercente l'attività pericolosa è tenuto ad adottare, in relazione al contesto di riferimento, misure precauzionali anche al di là da quelle strettamente imposte dalla legge, anche e soprattutto sul piano dell'informazione, al fine di evitare il rischio d'impresa derivante dall'immissione sul mercato di un prodotto ontologicamente dannoso “senza specifiche informazioni in ordine al tipo di danni alla salute (conducenti come nella specie addirittura alla morte) cui il consumatore risulta esposto, e il relativo consumo inconsapevole da parte del fumatore. Consumo inconsapevole dei rischi specifici cui rimane esposto in ragione dell'immissione in commercio delle sigarette invero deponente per l'esclusione che la condotta del consumatore possa considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione al riguardo e come tale possa pertanto assurgere a causa prossima di rilievo nella determinazione dell'evento dannoso nei termini dalla corte di merito erroneamente ravvisati nell'impugnata sentenza”.
La «tolleranza» del datore di lavoro della violazione da parte del lavoratore del divieto di fumo nelle zone comuni non esclude l'antigiuridicità della condotta e la legittimità del licenziamento.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025.
Al lavoratore era stato contestato di aver fumato nell’area air-side, nonostante il divieto di fumo, e ne era stato dunque disposto il licenziamento.
Come si evince dall’antefatto processuale dell’ordinanza in commento, la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il licenziamento sulla base della considerazione che, pur essendo il dipendente consapevole del divieto di fumo, la «tolleranza» del datore di lavoro “rispetto all'abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona, ove neppure era apposto un cartello recante il divieto, fosse sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita”. Da ciò aveva desunto l'assenza di rilievo disciplinare dell'addebito contestato ed affermato quindi l'insussistenza del fatto, con applicazione della tutela reintegratoria.
La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso a mezzo della quale il datore di lavoro ha censurato la sentenza d’appello per avere valorizzato la mancata adozione da parte della società di provvedimenti diretti a far rispettare il divieto di fumo come idonea a elidere l'illiceità della condotta del dipendente.
In particolare, l’ordinanza muove dall’assunto che “in ipotesi di tolleranza di condotte illegittime si è affermato come non basti la mancata reazione del soggetto deputato al controllo a far venire meno l'illiceità della condotta e che l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza”.
La giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle violazioni amministrative – con principi ritenuti estensibili alla responsabilità disciplinare del lavoratore – ha già affermato che “per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, è sufficiente la semplice colpa e che l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile”. A tal fine, “occorre un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo sia stato negligente o imprudente”.È anzi necessario che “il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore risulti incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (in questi termini, Cass. 11253 del 2004).
Dunque, anche il comportamento dell’organo preposto al controllo di quell’attività rileva ai fini dell’ignoranza incolpevole dell’illiceità della condotta, ma solo se l’affidamento che esso ingenera sia tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità della condotta del privato.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte, premesse:
ritiene errata l’attribuzione alla tolleranza datoriale, nel reprimere le violazioni dei lavoratori, dell’effetto di “escludere l'antigiuridicità della condotta del dipendente, senza indagare su presenza di elementi ulteriori, atti a ingenerare nel lavoratore l'incolpevole convinzione di liceità della condotta e senza verificare se il dipendente avesse, in buona fede, fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo sì che nessun rimprovero poteva essergli mosso oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione di parte datoriale fino a quel momento”.
Su questa base la Corte cassa la sentenza di merito nella parte in cui ha affermato l’insussistenza del fatto contestato, inteso come fatto antigiuridico.