Nella vigenza del d.g. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c.
La Corte di Cassazione si è così pronunciata in tema di contratti di apertura di credito con carta revolving (Cass., 13 maggio 2025, n. 12838) sancendo, appunto, la loro nullità anche nel regime precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 141/2010.
La carta di credito revolving – come ricorda la stessa Corte di Cassazione - costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede, dunque, nella facoltà riservata al titolare di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. chargein cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse.
Con riferimento all'attività di promozione e rilascio di una siffatta tipologia di carta di credito l'art. 3 D.lgs. n. 374 del 1999, applicabile al caso in esame ratione temporis, dispone che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C.
Dopo aver ricostruito la normativa di settore, la Cassazione ha rammentato i due orientamenti sviluppatesi in relazione alla questione inerente ai soggetti legittimati alla vendita di tali carte.
Secondo un primo orientamento la promozione ed il rilascio di carta di credito revolving a tempo indeterminato, nel vigore del D.lgs. n. 374 del 1999, non sono consentiti ai fornitori di beni e servizi non iscritti nell'apposito elenco e la violazione delle disposizioni imperative determina nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
Secondo un altro orientamento, i contratti relativi alla concessione di tali carte promossi e conclusi secondo le modalità indicate non sarebbero nulli, sia perché il D.lgs. n. 374 del 1999 non è diretto ad introdurre una specifica tutela in favore del cliente, ma a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, sia perché si tratterebbe di attività riconducibile alla "distribuzione di carte di pagamento", in quanto tale non richiedente l'iscrizione nell'albo istituito presso l'UIC se non a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010 che ha modificato, sul punto, la disciplina, escludendo espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto della deroga di cui all'art. 3, secondo comma, D.M. n. 485 del 2001.
La Cassazione ha condiviso il primo orientamento. La richiamata normativa, secondo la Corte, riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato).
Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia.
In questo senso – ricorda la Cassazione - si è espressa la Banca d'Italia nonché una cospicua giurisprudenza di merito e dell'Arbitro Bancario Finanziario.
In relazione alle conseguenze del contratto comunque sottoscritto, la Suprema Corte ha altresì precisato che, nel caso in esame, la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, “interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma”.