L’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato, salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.

Questo il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13200 del 18 maggio 2025.

Il caso

L’attore conveniva in giudizio un giornalista e un noto gruppo editoriale lamentando di esser stato individuato, in uno scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio a giudizio, peraltro in relazione al diverso reato di tentata truffa. Proponeva pertanto domanda risarcitoria lamentando la lesione della propria reputazione e dell’immagine.

Il Tribunale rigettava la domanda attorea, reputando che l'articolo non fosse diffamatorio, poiché gli errori in esso contenuti non avevano scalfito l'aderenza al vero della ricostruzione complessiva dei fatti.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava i convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore, ritenendo lesiva dell’immagine e della reputazione dell’attore la falsità contenuta nell’articolo.

Adivano la Corte di Cassazione gli originari convenuti.

Il contrasto giurisprudenziale

Con ordinanza interlocutoria n. 12239 del 6 maggio 2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., ravvisando un contrasto giurisprudenziale (tra giurisprudenza penale e civile) in ordine alla ricorrenza, in ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in ragione dell'addebito, diretto o indiretto, della qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e della commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.

Secondo un primo orientamento, affermatosi presso le Sezioni Civili della Corte di Cassazione, “integra diffamazione a mezzo stampa, per l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, l'attribuzione ad un soggetto nell'ambito di un articolo giornalistico della falsa posizione di imputato, anziché di indagato, allorché il giornalista riferisca di un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p.” (la sentenza in commento richiama, tra le tante, Cass. n. 12370/2018 e Cass. n. 11769/2022; in precedenza, analogamente, Cass. n. 22190/2009, Cass. n. 18264/2014 e Cass. n. 17197/2015).

In senso contrario, le Sezioni Penali (l’ordinanza interlocutoria ha fatto in particolare riferimento a Cass. pen. n. 15093/2020) hanno ritenuto, in diverse occasioni, l'insussistenza di un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa nel caso di diffusione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio piuttosto che dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto “la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua progressione”.

La Prima Sezione Civile ha poi evidenziato che, anche in relazione al profilo della portata diffamatoria, o meno, da "riconoscere alla propalazione di una notizia riguardante un reato consumato, piuttosto che un reato tentato", si registrano posizioni non armoniche tra la giurisprudenza di legittimità civile e quella penale. Per quest'ultima "non è irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga, tale essendo - alla luce degli elementi costitutivi - la fattispecie del reato tentato, rispetto a quella del reato consumato". La giurisprudenza civile è, invece, orientata a valutare le "imprecisioni", al fine dell'accertamento dell'offensività, in funzione "del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio".

La «verità» della notizia

Le Sezioni Unite passano in rassegna l’evoluzione giurisprudenziale nella ricerca di un punto di equilibrio tra diritto di cronaca e diritti della personalità.

Con particolare riguardo al canone della «verità», imposto al fine di considerare legittima l’informazione, la Corte ribadisce che è richiesta una “verità frutto di una rappresentazione che appare verosimile all'esito di una prodromica indagine giornalistica, condotta con scrupolo e diligenza, nell'esame, nella verifica e nel controllo della consistenza della relativa fonte informativa, di guisa che l'errore non sia frutto di negligenza, imperizia o di colpa non scusabile”.

Le Sezioni Unite, quindi, tracciano le coordinate di principio dei limiti giudiziari alla cronaca giudiziaria, evidenziando, in particolare, che “la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta” (tra le più recenti vengono citate, Cass. n. 11769/2022; Cass. n. 6072/2023; Cass. n. 28331/2023; Cass. pen. n. 12859/2005; Cass. pen. n. 43382/2010; Cass. pen. n. 38323/2023);

Non escludono l’operatività dell’esimente le inesattezze secondarieossia tali che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili” (Cass. n. 11233/2017; Cass. n. 7757/2020; Cass. n. 12903/2020; Cass. n. 13126/2024).

Le conclusioni delle Sezioni Unite sull’erronea indicazione di “imputato” in luogo di “indagato”

Con riguardo alla erronea rappresentazione della falsa posizione di imputato anziché di indagato – evocando la richiesta di rinvio a giudizio piuttosto che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – la Corte sottolinea che “la differenza, in termini giuridici, che sussiste tra i due status è significativa, riverberandosi sulla percezione sociale del grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto che ne è titolare nel reato che gli viene addebitato”.

È la richiesta di rinvio a giudizio, atto con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, a determinare il cambiamento della posizione del prevenuto da indagato a imputato. E “l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur sottendendo l'intenzione del pubblico ministero di far evolvere la propria prospettazione accusatoria in una formale imputazione, non necessariamente viene seguita da una richiesta di rinvio a giudizio, in cui tale proposito effettivamente si materializza”.

Sviluppando questi rilievi le Sezioni Unite ribadiscono che inesattezze di questo tipo rendono “inevitabilmente la narrazione non aderente al vero, inficiando l'autenticità del dato informativo e distorcendo l'opinione pubblica circa il grado di probabilità del coinvolgimento del soggetto, al quale la notizia si riferisce, nel reato contestatogli. In tal guisa, viene gettato su di lui un immotivato discredito, compromettendone la reputazione e l'immagine sociale”.

Con riguardo alla attribuzione di un reato diverso (ovvero del reato consumato piuttosto che il reato tentato) rispetto al quale si sta effettivamente svolgendo l’attività inquirente essa ha senz’altro natura diffamatoria. La sentenza in commento, nel ribadire tale principio, ritiene che lo stesso possa trovare attenuazione in quell’orientamento che dà risalto alla “alla minusvalenza offensiva tra il contenuto della narrazione e l'addebito effettivo, quale circostanza idonea a riverberarsi nella minore lesività della condotta divulgativa rispetto al bene della reputazione, che non può essere vulnerato dal mero fatto dell'infedeltà narrativa”.

Ciò premesso, la Corte rileva che la natura diffamatoria delle inesattezze dedotte in giudizio (indicazione di imputato in luogo di indagato e addebito di un fatto diverso rispetto a quello oggetto delle indagini) “può sfumare nella fattispecie concreta, qualora, all'esito di un giudizio di merito … si riscontri che, dal contesto complessivo della narrazione, emerga in maniera affatto chiara ed inequivocabile la verità sostanziale della notizia, non contraddetta, quindi, né opacizzata da elementi di composizione dell'articolo assumenti un rilievo lesivo di per sé dirimente”.

Pertanto, conclude la sentenza in commento, “sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l'offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto 'vero' in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all'esito di una valutazione del loro peso sull'intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo 'falso' e, oltre che tale, diffamatorio”.

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