Il danno da demansionamento può essere provato per presunzioni? La Cassazione ribadisce di sì (Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195).

Un lavoratore, dipendente di una Banca, aveva adito la propria datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del demansionamento e la condanna dell’istituto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la Banca al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in misura pari al 30 % della retribuzione mensile per tutto il periodo di demansionamento.

La Corte d’appello, tra le altre cose, nel confermare la valutazione svolta dal Tribunale, aveva ritenuto che il giudice di merito potesse desumere l’esistenza del danno, e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, basandosi sugli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e ad altre circostanze del caso concreto

La Banca, nel proporre ricorso per cassazione, aveva censurato la pronuncia ritenendo che il giudice di appello avesse svolto un ragionamento tautologico, facendo confusione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. La Suprema Corte non ha condiviso la censura.

La Corte territoriale – secondo la Cassazione - ha esaurientemente spiegato gli indici fattuali, di tipo presuntivo, in base ai quali ha ritenuto sussistente il danno da risarcire, laddove ha richiamato la lunga durata del demansionamento (sia pure inferiore a quella riconosciuta in primo grado), l'impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione sul mercato del lavoro, la "visibilità del demansionamento", avendo il lavoratore perso ogni potere decisionale, di coordinamento e di controllo di altro personale. Tale ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello – precisa la Suprema Corte - non è stato validamente censurato dalla Banca ricorrente.

Inoltre, la Corte territoriale aveva svolto una valutazione autonoma del danno considerato (sia pure impropriamente) "patrimoniale", che permetteva una liquidazione in via equitativa con il ricorso al 30% della retribuzione, secondo un metro di valutazione non sindacabile in sede di legittimità.

I principi elaborati in ordine alla personalizzazione del danno compongono un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato recentemente da un’ordinanza che qui si segnala (4 novembre 2025, n. 29135).

In tale pronuncia, la Corte, nel richiamare precedenti decisioni, ha sottolineato che, in presenza di una lesione alla salute, “potranno aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (così, in motivazione, Cass. ord. 27 marzo 2018, n. 7513).

Se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, mentre, “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.

In questo quadro, pertanto – sottolinea la Cassazione - la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, “non esce dall'alternativa”: o è una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si considererà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico, attraverso la sua personalizzazione.

Ne deriva che l'operazione di personalizzazione impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse, specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari.

Questo in quanto “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.

Il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 6 ottobre 2025, n. 26826.

Il fatto

I congiunti di una bimba spirata poco dopo la nascita agivano nei confronti dell’ospedale chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti a vario titolo da ciascuno degli attori (genitori, nonni e fratelli nati successivamente).

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta dai genitori e dai nonni (e non quella dei fratelli non ancora concepiti), ritenendo configurabile la fattispecie della perdita non del feto, ma della piccola neonata, regolarmente registrata.

La Corte d’Appello, adita dall’azienda ospedaliera e della compagnia assicurativa (chiamata in causa) accoglieva parzialmente l’appello, dimezzando il risarcimento riconosciuto ai danneggiati.

Proponevano ricorso per cassazione i congiunti della piccola vittima.

La piena risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in caso di morte del feto

La Cassazione muove dalla censura della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che la perdita del feto darebbe luogo alla perdita di una “relazione affettiva non già concreta, bensì potenziale” (sulla scia di quanto affermato da Cass. n. 22859 del 2020 e, di recente, Cass. 12717 del 2025), liquidando il danno “nella misura della metà dei minimi previsti dalle attuali tabelle milanesi”.

L’ordinanza in esame muove dalla critica del riferimento a un “pregiudizio potenziale”, evocato al fine di negare la piena rilevanza del danno da perdita di un feto (o di un neonato), “sia sotto il profilo della sofferenza interiore … sia sotto quelli dinamico-relazionale”, sul presupposto che “la quotidianità della vita di due genitori che perdono un figlio anche soltanto concepito non è paragonabile a quella di genitori che, quel figlio, lo hanno visto nascere”.

La Corte ritiene, invece, che, “circoscrivendo nella sua sola dimensione funzionale – riduttivamente ed impropriamente – il danno “da perdita del frutto del concepimento”, si omette di considerare che, in realtà, i genitori prima, il giudice poi, si trovano al cospetto di un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale” (in questi termini, si richiama nel provvedimento in esame, Cass. 26301 del 2001).

Le sofferenze dei due genitori per la morte del feto (o del neonato) non possono considerarsi “danno potenziale” poiché, dall’insegnamento di molte scienze umane “il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamente venuto alla luce”. Infatti, è massima di comune esperienza quella secondo cui “già durante la gravidanza il genitore comincia a viversi come tale, instaurando una relazione affettiva (oltre che strettamente biologica, da parte della madre) con il concepito, adeguando alla nuova situazione, al tempo stesso attuale e in fieri, la propria dimensione di vita”. Pertanto,quando“l'illecito abbia causato la morte del feto, quella che si produce — in capo ai genitori — è … lesione di un rapporto familiare (non solo potenziale, bensì) già in essere”.

La Corte - richiamando il precedente Cass. n. 26301 del 2021 (il cui esame era stato erroneamente omesso dalla Corte d’Appello) - ribadisce che il danno da perdita del feto coincide con il danno da perdita del rapporto parentale e “rileva nella sua dimensione della sofferenza interiore eventualmente patita sul piano morale soggettivo nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e anche in quella riflessa sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita” (questele parole di Cass. 26301 del 2021; nella conformazione del danno da perdita del rapporto parentale, v. Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).

Conclude quindi la Corte che “la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre”.

La misura del risarcimento

L’ordinanza in commento ribadisce che il parametro risarcitorio da utilizzare nella liquidazione del danno in questione è rappresentato dalla Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità (risalente a Cass. 12408 del 2011) le tabelle milanesi “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili … potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”.

Tale conclusione trova conforto anche nel Decreto del 16 settembre 2025 (sul nostro sito, Liquidazione del danno alla salute per fatti antecedenti al D.P.R. n. 12 del 2025: il Giudice deve usare la Tabella milanese o la Tabella Unica Nazionale? Ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), con cui il Primo Presidente ha assegnato alla Terza Sezione civile la questione sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025, se, in relazione a domanda risarcitoria per lesione macro-permanente alla salute derivante da sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025, il Giudice debba continuare ad applicare la Tabella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ovvero se dovrà necessariamente applicare la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), approvata con D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, ovvero possa applicare, in tutto in parte, una o l’altra, sulla base di adeguata motivazione.

Si conferma, dunque, implicitamente, “la costantemente predicata valenza paranormativa di dette tabelle (e non di altre), e tantomeno la cancellazione del principio di equità attraverso una sorta di irresponsabile legittimazione del giudice di merito a pronunciare sentenze del tutto avulse dall’applicazione di parametri predeterminati”.

Pertanto, conclude la Cassazione, “il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame”.

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