La Corte Costituzionale, con sentenza n. 197 pubblicata il 23 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

La Corte (qui il testo integrale della pronuncia) ricorda che, come già rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di “un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale” e che la salvaguardia dei suoi diritti trova “base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest’ultima nel significato, proprio dell’art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica”.

Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità, la dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente (sentenze n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), e, in tale contesto, si colloca l’interesse primario cui è preposta la previsione dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, per l’appunto, è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare”.

Pertanto – soggiunge la Corte – è irragionevole che tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario non sia incluso il convivente della persona che si trova nella descritta situazione di disabilità. L’art. 3 Cost. è leso, in particolare, a causa della contraddittorietà logica rinvenibile in una norma che, per un verso, si propone di proteggere la persona con disabilità all’interno del suo ambito familiare e, per altro verso, esclude dalla possibilità materiale di prestarle assistenza il suo convivente di fatto, con ciò ignorando l’esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia, connotato dalla reciproca assistenza morale e materiale, avente giuridica rilevanza.

Come si legge nella sentenza, la descritta irragionevolezza è ancor più marcata “nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.”, posto che “la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004)”.

La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario comporta, pertanto, la violazione dell’art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, dovendosi ribadire che tale diritto, “ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”.

Del resto, la medesima Corte ha anche di recente riaffermato che, a differenza del matrimonio, tutelato direttamente dall’art. 29 Cost., “le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità” (sentenza n. 148 del 2024).

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

L’applicazione del beneficio in questione presuppone – ovviamente - il rigoroso accertamento della effettiva sussistenza di una convivenza di fatto.

Resta fermo che, alla luce della naturale portata retroattiva della sentenza declaratoria di illegittimità costituzionale, il diritto a fruire del congedo straordinario per il lavoratore che possa far valere la posizione di convivente di fatto, per il periodo antecedente alle modifiche normative introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, rimane legato solo all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate dall’art. 42, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 151 del 2001.

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