Con ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull'opportunità dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di un altro convenuto, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza.
Nella pronuncia la Corte ha ricostruito le decisioni di segno difforme registratesi nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, di più risalente elaborazione, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, essendo sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. per la domanda riconvenzionale.
Più specificamente, tale orientamento reputa sufficiente la comunicazione di una comparsa nelle forme previste dall'art. 170 c.p.c., senza la necessità della notificazione di una citazione, cioè di un formale atto di chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., per essere la suddetta comunicazione idonea ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Tuttavia – precisa la Corte - nella più recente giurisprudenza di legittimità si rinvengono pronunce che subordinano l'ammissibilità della domanda proposta da un convenuto verso un altro convenuto al rispetto delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, cioè la tempestiva istanza di differimento dell'udienza e la notificazione di un atto di citazione nell'osservanza del termine minimo a comparire.
Secondo quest’ultima impostazione, la riconduzione della domanda c.d. trasversale, proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto, nell'ambito della chiamata in causa del terzo, viene affermata in forza di un'interpretazione estensiva dell'art. 269 c.p.c., definendo terzo “il soggetto estraneo al rapporto processuale instaurato per effetto della citazione fra l'attore e ciascuno dei convenuti”.
Alla luce di tale contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e del carattere di massima di particolare importanza della questione di diritto, la Corte ha ritenuto non più differibile un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.