Questo principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 05 giugno 2025, n. 15054, con la quale ha confermato che il sistema di prelievo contributivo previdenziale si fonda sul criterio di competenza e non su quello di cassa, con la conseguenza che la verifica della prescrizione dei contributi deve essere condotta con riferimento alla data di scadenza dell'obbligo retributivo e non a quella del successivo adempimento giudiziale o volontario del datore di lavoro.
Il caso
Con il ricorso introduttivo della lite, un lavoratore agiva contro la datrice di lavoro, per il risarcimento del danno, anche pensionistico, derivante da omissione contributiva.
Autorizzata, su richiesta della convenuta, la chiamata in causa dell'Inps, il Tribunale accoglieva, quasi integralmente, la domanda proposta dal lavoratore mentre respingeva quella della parte datoriale nei confronti dell'Inps, volta ad accertare che i contributi versati nel 2015 sul premio di produzione del 2004, riconosciuto solo con sentenza accertativa del 2012 – e rifiutati dall’INPS perché prescritti – fossero, invece, idonei a costituire la posizione contributiva.
La Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto, le domande proposte dal lavoratore nei confronti della società.
Ha invece dichiarato valido, e dunque idoneo a coprire la posizione contributiva, il versamento contributivo effettuato dalla parte datoriale all’INPS, sul presupposto secondo il quale l’art. 12, comma 9, della legge nr. 153 del 1969 fisserebbe, proprio per i “premi di produzione” una deroga al cd. criterio di competenza, cosicché per questi ultimi l’obbligazione contributiva sorgerebbe nel momento in cui il premio viene effettivamente versato, seguendo, dunque, un criterio cd. di cassa.
L’INPS ed il lavoratore hanno proposto ricorso per cassazione, censurando, in particolare, il capo della sentenza che ha fissato il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti - sulle somme spettanti a titolo di premio di produzione 2004 - dopo la sentenza che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alle stesse.
Entrambi i ricorrenti hanno dedotto che, al contrario, il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi va fissato nel momento in cui la retribuzione deve essere corrisposta nella sua interezza: il premio di produzione relativo all’anno 2004 doveva quindi essere corrisposto dalla parte datoriale nel maggio 2005, e da tale data, dunque, decorreva -e andava verificata- la prescrizione dei contributi.
La decisione
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale e quello incidentale del lavoratore, sul presupposto che “il sistema di prelievo contributivo fa perno sulla nozione di retribuzione “dovuta” e non su quella di fatto corrisposta”, venendo in rilievo, in siffatti casi, ed alla luce della normativa applicabile, il criterio cd. di competenza.
Assume, in particolare, la Corte che “la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di riferimento”.
Secondo la Corte, l’art. 12, L. 153/ 1969 richiamato dalla Corte territoriale - nella parte in cui dispone che «le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione […] e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione» - non deroga ai principi esposti, “dal momento che il «mese di corresponsione» è quello all'uopo stabilito dalla legge o dal contratto, sicché il criterio resta di competenza e non di cassa”.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione ha concluso nel senso che la tardiva corresponsione del premio di produzione del 2004, che doveva essere corrisposta nel 2005, non ha comportato il differimento dell’obbligo contributivo, che doveva decorrere dalla medesima data.
In definitiva, la verifica della prescrizione dei contributi deve sempre essere condotta con riferimento alla data di scadenza dell'obbligo retributivo, e non a quella del successivo adempimento giudiziale o volontario.