La sentenza del Giudice di pace di Trapani del 16 gennaio 2023 in commento ha ad oggetto un giudizio di opposizione proposto dal sig. omissis al fine di revocare un precedente decreto ingiuntivo ottenuto da un Agenzia Immobiliare per il pagamento delle provvigioni.

La causa, avendo ad oggetto il mancato pagamento della provvigione, spettante al mediatore, poteva essere fatta rientrare ai sensi previsione di cui all’art. 33, co. 2, lett. a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), nelle controversie tra consumatore e professionista.

In considerazione di ciò, l’opponente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Trapani dovendo applicarsi la competenza territoriale del giudice del luogo (Rieti) in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, e non quello ove sussiste l’immobile (Trapani), e dove operano i mediatori, cui veniva conferito dall’opponente specifico mandato.

Il Giudice di pace di Trapani ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, chiarendo che “affinché si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, circostanza che non emergeva documentalmente nella causa che ci occupa”.

Nella specie, il Giudice di pace, dopo aver rilevato come l’opposto non avesse allegato alcun elemento da cui evincere la designazione convenzionale di un foro (quello di Trapani), in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che “attribuisce al foro designato la competenza esclusiva se risulta, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, c.p.c., una esplicita previsione che non lasci alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti (cfr, Cass. civ. sent. n. 6013/2007)”.

Infine, dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Trapani in merito al decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace ha individuato l’autorità giudiziaria inderogabilmente competente

per territorio nel Giudice di Pace di Rieti, a cui ha rimesso le parti per il procedimento monitorio.

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