Nel caso di prodotto difettoso, quali azioni può intraprendere il consumatore? Questi può agire indifferentemente nei confronti del venditore e del produttore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (21 luglio 2025, n. 20460). In quel caso, l’acquirente di un’autovettura aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna alla restituzione del corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro subito a causa di un difetto allo sterzo.

Nel costituirsi in giudizio, la società aveva dedotto di essersi limitata a vendere l’auto ed aveva chiamato in causa la casa produttrice. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’attrice; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal venditore, aveva escluso la condanna al risarcimento dei danni. La società venditrice aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando la violazione dell’art. 131 cod. cons., con ricorso ora accolto dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha dapprima ricordato che la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente responsabili, per aver dato causa, con una propria condotta commissiva od omissiva, all'esistenza del difetto di conformità medesimo.

Presupposti della domanda di regresso sono:

i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;

ii) la rivendita del bene al consumatore finale;

iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore.

In altre parole, nelle mani del venditore intermedio deve essere pervenuto un bene affetto da quei vizi di cui si è doluto il consumatore. In caso contrario, se il venditore intermedio ha consapevolmente acquistato dal venditore precedente un bene affetto da vizi e lo ha rivenduto senza alcun riferimento alla presenza di detti vizi, il medesimo ne risponde nei confronti dell'acquirente finale, ma non può lamentare alcun inadempimento nei confronti del venditore precedente, non potendo pertanto agire in regresso/rivalsa nei suoi confronti.

Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale che il venditore finale fa valere nei confronti del suo dante causa.

Il primo venditore è responsabile nei confronti del venditore intermedio oltre a poter essere chiamato a rispondere a titolo di illecito nei confronti del compratore finale del danno da questi sofferto in dipendenza di vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva errato ad addossare al venditore finale la prova che il difetto di conformità fosse imputabile alla società chiamata in causa. Secondo la Cassazione, la Corte di merito non aveva correttamente individuato il tipo di azione esercitata dal venditore finale e il tipo di responsabilità del suo dante causa, sovrapponendo i profili di responsabilità del venditore finale nei confronti dell'acquirente finale con i profili di responsabilità del produttore nei confronti del venditore finale, muovendo dall'assunto che quella del venditore finale verso il proprio dante causa fosse la stessa azione risarcitoria che il consumatore avrebbe potuto spiegare nei confronti del produttore.

Pur ricorrendo un rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo all'azione di cui all'art. 131 cod. consumo, deve invero escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista. Ne discende che il consumatore non è legittimato ad agire indifferentemente a titolo contrattuale nei confronti dell'uno o dell'altro.

La Suprema Corte ha così ribadito che, nelle vendite a catena, il consumatore può esperire due rimedi:

a) l'azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori; nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, infatti, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio;

b) l'azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Orbene, atteso che nelle c.d. vendite a catena ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, senza che tra l'azione principale e il rapporto obbligatorio alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza, i vizi del bene venduto rilevano nel contratto intercorso tra la consumatrice e la società venditrice ed anche nel contratto intercorso tra quest'ultima e la società produttrice.

In materia di responsabilità dei produttori, si richiama altresì La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore.

Tutela del consumatore e sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Giovedì 10 Aprile 2025 ore 15:00

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” - In presenza e online - Aula Salvatore Pugliatti, Messina

La pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato al prestito non costituisce una pratica commerciale aggressiva, né una pratica commerciale sleale.

La Corte di Giustizia, nella sentenza resa nella causa C – 646/22 pubblicata il 14 novembre 2024 (qui il testo integrale) ha escluso che tale pratica debba esse considerata di per sé aggressiva o sleale.

La Compass Banca, con sede in Italia, aveva proposto ai propri clienti, tra il gennaio 2015 e il luglio 2018, la sottoscrizione di diversi finanziamenti personali e prodotti assicurativi che prevedevano la copertura di determinati rischi senza un necessario collegamento con tali finanziamenti. Pur non essendo un presupposto per la concessione del finanziamento, la sottoscrizione di una polizza assicurativa veniva comunque proposta in abbinamento con il prestito.

L’AGCM aveva avviato un procedimento, all’esito del quale aveva reputato pratica commerciale aggressiva, e quindi sleale, ai sensi della direttiva 2005/29, la pratica consistente nell’ “abbinamento forzoso”, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito.

La Banca aveva impugnato le decisioni dell’AGCM con ricorso al TAR del Lazio che lo aveva respinto. La Società aveva così proposto appello avverso tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato, giudice del rinvio.

La motivazione della Corte di Giustizia approfondisce, in primo luogo, la nozione di consumatore medio.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/29 – ricorda la Corte - fa riferimento a tale nozione al fine di determinare se una pratica commerciale contraria alle norme di diligenza professionale sia tale da produrre un effetto sufficiente a giustificare il suo divieto in quanto pratica commerciale sleale, o se si debba ritenere che essa, in quanto idonea ad indurre in errore soltanto un consumatore molto sprovveduto o ingenuo, sfugga a tale divieto.

Si tratta di una nozione non statica, con la conseguenza che gli organi giurisdizionali e le autorità nazionali devono esercitare la loro facoltà di giudizio, tenendo conto della giurisprudenza della Corte, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie. Ne consegue che stabilire quale sia la reazione del consumatore medio rispetto a una determinata prassi commerciale non può essere un’attività puramente teorica, dovendo tener conto anche di considerazioni più attinenti alla realtà purché compatibili con le precisazioni fornite riguardo a tale nozione dal considerando 18 della direttiva 2005/29.

Indubbiamente, secondo detto considerando – prosegue la Corte - il consumatore medio è una persona, da un lato, normalmente informata e, dall’altro, ragionevolmente attenta ed avveduta. Tuttavia, dato che, conformemente all’articolo 7 della direttiva 2005/29, spetta al professionista fornire ai consumatori le informazioni rilevanti di cui questi ultimi hanno bisogno, nella fattispecie concreta, per prendere la loro decisione, tale caratteristica deve essere intesa come riferita alle informazioni che si possono ragionevolmente presumere note ad ogni consumatore, tenendo conto dei pertinenti fattori sociali, culturali e linguistici, e non alle informazioni proprie dell’operazione di cui si tratta.

Pertanto, la definizione del consumatore medio non esclude che la capacità decisionale di un individuo possa essere falsata da limitazioni, quali distorsioni cognitive.

Il giudice di rinvio chiedeva, poi, se la pratica consistente nella presentazione delle offerte commerciali per un contratto di finanziamento e un prodotto assicurativo con la distorsione dell’incorniciamento (fraiming) dovesse essere considerata aggressiva e sleale.

La Corte ha così rammentato che l’articolo 8 della direttiva 2005/29 considera aggressiva una pratica commerciale che, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Secondo la Corte, una prassi consistente nel presentare simultaneamente ad un consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale finanziamento, senza che gli venga lasciato un periodo di riflessione tra la sottoscrizione dei contratti relativi a tali offerte, non implica, di per sé, l’esistenza di atti di pressione, quand’anche tale prassi possa generare una distorsione di incorniciamento. Di conseguenza, una siffatta prassi non può caratterizzare, da sola, un ‘indebito condizionamento’, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2005/29.

Nel valutare, poi, se la medesima pratica fosse ingannevole ai sensi dell’art. 6 della direttiva, la Corte ha osservato che la presentazione simultanea di due offerte di servizi distinti, quand’anche tali offerte non siano giuridicamente collegate, può richiedere che vengano fornite informazioni supplementari al consumatore, proprio affinché quest’ultimo non sia indotto in errore circa l’assenza di collegamento tra dette offerte.

Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio, risultava che la presentazione delle due offerte avrebbe potuto indurre un consumatore a credere che non fosse possibile ottenere il finanziamento senza sottoscrivere un prodotto assicurativo di cui trattasi nel procedimento principale, tanto più che taluni rischi relativi al finanziamento erano coperti da tale polizza assicurativa, quali, in particolare, il rischio di deterioramento dello stato di salute che può impedire il rispetto degli obblighi contrattuali relativi al finanziamento.

Tuttavia – si legge nella sentenza - dall’ordinanza di rinvio risultava che la Banca avesse sostenuto di aver debitamente informato i consumatori interessati del fatto che il prodotto assicurativo non fosse collegato al finanziamento personale e di aver consegnato a tali consumatori i documenti pertinenti, anche nell’ambito della fase precontrattuale.

Dunque, secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica commerciale esaminata possa costituire una pratica commerciale sleale, in quanto ingannevole, ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29, o aggressiva, ai sensi degli articoli 8 e 9 di tale direttiva.

Pertanto – ha concluso la Corte - l’articolo 2, lettera j), l’articolo 5, paragrafi 2 e 5, e gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29 devono essere interpretati nel senso che la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito non costituisce né una pratica commerciale in ogni caso aggressiva né una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale, ai sensi di tale direttiva.

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