L'obbligo di informazione che incombe sulla banca non le impone di comunicare al consumatore i dettagli della metodologia di un indice di riferimento regolamentato che serve a calcolare un tasso di interesse variabile. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 12 febbraio, causa C-471/24) la clausola del contratto che include un indice di riferimento (come il WIBOR) non determina, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore.

Un consumatore polacco aveva lamentato il carattere abusivo della clausola del contratto di credito immobiliare ventennale che prevedeva l’applicazione di un tasso d’interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice di riferimento WIBOR 6 M, maggiorato di un termine fisso della banca. Il ricorrente aveva riferito che la banca non gli aveva spiegato in maniera completa come venisse calcolato il suddetto indice; aveva così chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (dir. 93/13/CEE) si applicasse a tale clausola e se, in mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del WIBOR, la medesima pattuizione dovesse essere considerata abusiva.

Come si legge nel comunicato stampa del 12 febbraio 2026, la Corte ha evidenziato che il requisito di trasparenza previsto dalla direttiva non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il WIBOR. Sebbene in materia di crediti immobiliari residenziali, il dovere di informazione della banca sia disciplinato a più livelli dal diritto dell'Unione (dir. 2014/17/UE), esso differisce dagli obblighi imposti all'amministratore dell’indice di riferimento. Spetta a quest'ultimo pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia di ciascun indice che fornisce e ai quali la banca può rinviare il consumatore.

La Corte ha così concluso che:

  • L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che “non rientra nell’eccezione in esso prevista una clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, e un margine fisso, qualora le disposizioni legislative o regolamentari applicabili a una tale clausola si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che può essere aggiunto al valore di tale indice”.
  • L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che “qualora un contratto di mutuo ipotecario relativo a un bene immobile residenziale contenga una clausola che prevede un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, il requisito di trasparenza derivante da tale disposizione non impone al creditore determinati obblighi di informazione specifici per quanto riguarda la metodologia di tale indice. Il fatto che il creditore abbia rispettato, in relazione a una tale clausola, tutti gli obblighi di informazione ad esso imposti dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificata dal regolamento 2016/1011, e, nel caso in cui abbia fornito informazioni supplementari, che si sia astenuto dal fornire indicazioni che diano un’immagine distorta di tale indice, è idoneo a stabilire che tale creditore ha soddisfatto detto requisito di trasparenza in relazione a tale clausola”.
  • L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: “qualora una clausola di un contratto di mutuo ipotecario preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, ai sensi del regolamento 2016/1011, da un lato, l’assenza di informazioni al consumatore riguardo ad alcune specificità dell’indice di riferimento contrattuale, in particolare il fatto che la metodologia di quest’ultimo preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive e il fatto che il creditore sia una delle banche che contribuiscono alla determinazione di tale indice, e, dall’altro, queste stesse specificità, non sono tali da conferire a detta clausola un carattere abusivo, purché detto indice potesse essere considerato conforme a tale regolamento al momento della conclusione del contratto”.

Qui il testo integrale della sentenza.

Nel caso di prodotto difettoso, quali azioni può intraprendere il consumatore? Questi può agire indifferentemente nei confronti del venditore e del produttore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (21 luglio 2025, n. 20460). In quel caso, l’acquirente di un’autovettura aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna alla restituzione del corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro subito a causa di un difetto allo sterzo.

Nel costituirsi in giudizio, la società aveva dedotto di essersi limitata a vendere l’auto ed aveva chiamato in causa la casa produttrice. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’attrice; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal venditore, aveva escluso la condanna al risarcimento dei danni. La società venditrice aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando la violazione dell’art. 131 cod. cons., con ricorso ora accolto dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha dapprima ricordato che la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente responsabili, per aver dato causa, con una propria condotta commissiva od omissiva, all'esistenza del difetto di conformità medesimo.

Presupposti della domanda di regresso sono:

i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;

ii) la rivendita del bene al consumatore finale;

iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore.

In altre parole, nelle mani del venditore intermedio deve essere pervenuto un bene affetto da quei vizi di cui si è doluto il consumatore. In caso contrario, se il venditore intermedio ha consapevolmente acquistato dal venditore precedente un bene affetto da vizi e lo ha rivenduto senza alcun riferimento alla presenza di detti vizi, il medesimo ne risponde nei confronti dell'acquirente finale, ma non può lamentare alcun inadempimento nei confronti del venditore precedente, non potendo pertanto agire in regresso/rivalsa nei suoi confronti.

Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale che il venditore finale fa valere nei confronti del suo dante causa.

Il primo venditore è responsabile nei confronti del venditore intermedio oltre a poter essere chiamato a rispondere a titolo di illecito nei confronti del compratore finale del danno da questi sofferto in dipendenza di vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva errato ad addossare al venditore finale la prova che il difetto di conformità fosse imputabile alla società chiamata in causa. Secondo la Cassazione, la Corte di merito non aveva correttamente individuato il tipo di azione esercitata dal venditore finale e il tipo di responsabilità del suo dante causa, sovrapponendo i profili di responsabilità del venditore finale nei confronti dell'acquirente finale con i profili di responsabilità del produttore nei confronti del venditore finale, muovendo dall'assunto che quella del venditore finale verso il proprio dante causa fosse la stessa azione risarcitoria che il consumatore avrebbe potuto spiegare nei confronti del produttore.

Pur ricorrendo un rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo all'azione di cui all'art. 131 cod. consumo, deve invero escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista. Ne discende che il consumatore non è legittimato ad agire indifferentemente a titolo contrattuale nei confronti dell'uno o dell'altro.

La Suprema Corte ha così ribadito che, nelle vendite a catena, il consumatore può esperire due rimedi:

a) l'azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori; nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, infatti, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio;

b) l'azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Orbene, atteso che nelle c.d. vendite a catena ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, senza che tra l'azione principale e il rapporto obbligatorio alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza, i vizi del bene venduto rilevano nel contratto intercorso tra la consumatrice e la società venditrice ed anche nel contratto intercorso tra quest'ultima e la società produttrice.

In materia di responsabilità dei produttori, si richiama altresì La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore.

Tutela del consumatore e sistemi di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Giovedì 10 Aprile 2025 ore 15:00

Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” - In presenza e online - Aula Salvatore Pugliatti, Messina

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