In caso di inosservanza di regole tecniche o di mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, il Comune può essere condannato non solo a risarcire i danni, ma anche ad un facere. Lo ha sottolineato la Cassazione confermando la condanna rivolta dalla Corte territoriale a Roma Capitale (ord. n. 29798 del 12 novembre 2025).

Alcuni proprietari di (e abitanti in) unità immobiliari siti in edifici condominiali posti in prossimità di via del Foro Italico in Roma, nel tratto che costituisce la tangenziale est della Capitale, avevano convenuto in giudizio il Comune, lamentando di subire inquinamento acustico e ambientale in ragione del traffico veicolare ivi esistente, stante l'inidoneità delle barriere apposte a contenere le immissioni, e chiedendo, oltre all'adozione di misure utili a far cessare il fenomeno, il ristoro dei danni subiti.

Ammessa e svolta la consulenza tecnica, il giudice di prime cure, sul presupposto che le sole immissioni di rumore (e non pure quelle relative alle polveri sottili) superassero il limite stabilito dalla legge, aveva condannato il Comune a risarcire a ciascuno degli attori il danno subito, nella misura liquidata in euro 2.000,00 per ciascuno. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il rimedio suggerito dal consulente tecnico d'ufficio per contenere l'inquinamento acustico, ovvero l’installazione di barriere fonoassorbenti, non fosse proporzionato al lieve superamento dei limiti previsti, reputando, pertanto, misura sufficiente l'installazione - a cura e spese dei singoli proprietari degli appartamenti interessati dalle immissioni - di finestre autoventilanti.

La Corte d’Appello di Roma, in aggiunta a quanto già statuito dal primo giudice, aveva condannato il Comune a predisporre idonee misure affinché fosse collocato un limite di velocità veicolare di 30 km/h, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso la collocazione di pannelli fonoassorbenti, e infine al pagamento di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori.

Nel rigettare l’impugnazione proposta da Roma Capitale, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio dalla medesima enunciato in precedenti pronunce, “anche nella sua massima sede nomofilattica, in controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), secondo cui, l' inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere”.

In altri termini – ha precisato la Cassazione - la condanna di Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh, rappresenta una misura adottata a norma dell'art. 2058 c.c., giacché in presenza di immissioni intollerabili, dipendenti dal contegno della Pubblica Amministrazione, essa “ben può essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere”.

In tema di responsabilità del Comune, si richiama anche Immissioni rumorose: il Comune deve risarcire il danno da vacanza rovinata dagli eventi estivi in piazza, nonché Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturni.

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