Va dichiarata la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in ordine alla domanda proposta da Greenpeace, ReCommon e alcuni cittadini nei confronti di Eni, Cdp e Mef (ord. 21 luglio 2025, n. 20381). Questo è quanto hanno affermato le Sezioni Unite, rigettando le numerose eccezioni sollevate dalle parti convenute, con una decisione della quale, in questi giorni, stanno parlando – giustamente – anche molte testate nazionali, e non solo.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione non può essere esclusa in virtù della mera circostanza che l'iniziativa sia stata assunta dalla medesima parte che ha promosso il giudizio di merito, dovendosi ritenere configurabile anche in tal caso, ove siano insorti ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adìto, un interesse concreto ed attuale alla risoluzione della questione, in via definitiva ed immodificabile, da parte delle Sezioni Unite, in modo tale da evitare che una decisione adottata al riguardo dal giudice di merito possa subire successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della controversia.
A maggior ragione– secondo le Sezioni Unite - l'utilizzo di tale strumento deve ritenersi giustificato nel caso in esame, in considerazione della novità delle questioni (inerenti non solo alla giurisdizione, ma anche al merito) suscitate dalla domanda proposta dagli attori, relativamente alle quali non si riscontrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità. L'unica pronuncia (di merito) in qualche modo pertinente – ricorda la Corte - è una sentenza resa dal medesimo Tribunale adìto dagli attori che, in riferimento ad una controversia analoga (ma non identica), ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione (il riferimento è a Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552, ne abbiamo parlato anche noi in Cambiamento climatico: il Tribunale di Roma (non) decide e dichiara inammissibile la domanda contro lo Stato italiano).
La natura processuale della questione ha poi consentito alla Corte di procedere all'esame diretto degli atti di causa, e, segnatamente, dell'atto di citazione, dal quale si evince che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma ha ad oggetto:
Lo specifico riferimento agli artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. – si legge - rende evidente che gli attori hanno inteso far valere una responsabilità extracontrattuale dei convenuti per i danni cagionati dall'inottemperanza dell'ENI al dovere di adottare, nell'esercizio dell'attività industriale e commerciale svolta, sia direttamente che attraverso le società da essa partecipate, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO2 in atmosfera, in misura tale da consentire di raggiungere l'obiettivo fissato dagli accordi internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico. Il fondamento di tale responsabilità viene individuato nella violazione degli obblighi derivanti dai predetti accordi, e segnatamente:
La domanda degli attori si inserisce nel noto filone, da tempo diffuso a livello internazionale e da poco approdato anche in Italia, della c.d. climate change litigation, e si caratterizza, rispetto ad altre analoghe iniziative, per il fatto di avere come destinatari una società privata, ed altri due soggetti, uno dei quali è un'Amministrazione dello Stato, mentre l'altro, pur a seguito della trasformazione in società per azioni, continua ad avere una natura piuttosto discussa. Al di là di tali incertezze – sottolinea la pronuncia - ciò che appare dirimente, ai fini della soluzione della questione in esame, è la circostanza che nel giudizio di merito tanto il Ministero quanto la Cassa sono stati convenuti non già nella veste di amministrazioni pubbliche, responsabili della mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti indicate, ma in quella di azionisti di riferimento dell'ENI, cui gli attori hanno addebitato l'omesso o inadeguato esercizio delle facoltà loro spettanti in qualità di soci, al fine d'indirizzare l'attività della società partecipata verso il rispetto dei predetti obiettivi.
Nell'altro giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Roma sopra citato, e conclusosi con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione, la domanda era stata invece proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale qualificato dello Stato per inadempimento dei doveri d'intervento e di protezione (aventi le medesime fonti sopra indicate) contro gli effetti degenerativi dell'emergenza climatica, a tutela dei diritti fondamentali della persona, con la richiesta di condanna della convenuta all'adozione di ogni necessaria iniziativa per l'abbattimento delle emissioni nazionali artificiali di CO2 nella misura ed entro i termini indicati. Si osserva che questa iniziativa rispecchiava, sotto il profilo soggettivo, un modello adottato in altri Paesi, nei quali l'azione era rivolta contro lo Stato legislatore o lo Stato-amministrazione, al medesimo fine di ottenerne direttamente la condanna all'adozione di misure limitative delle emissioni.
A differenza delle predette ipotesi - secondo la Corte - la fattispecie in esame si configura come una comune azione risarcitoria, fondata sull'allegazione di un danno (consistente nella lesione del diritto alla vita ed al rispetto della vita privata e famigliare), la cui ingiustizia viene predicata in virtù del richiamo da un lato agli obblighi positivi e negativi derivanti dagli artt. 2 e 8 della CEDU, e dall'altro ai doveri d'intervento previsti dalle fonti internazionali in tema di contrasto del cambiamento climatico,
Sulla base di tali allegazioni in fatto ed in diritto, viene poi chiesto l'accertamento della responsabilità solidale dell'ENI, in quanto esercente direttamente la predetta attività industriale e commerciale, e degli altri due convenuti, in quanto titolari di una posizione di controllo (inteso in senso privatistico) che consente loro d'intervenire indirettamente su tale attività, con la condanna degli stessi ad adottare le misure idonee a ridurre le emissioni entro i limiti previsti dalle fonti internazionali indicate.
È stata così esclusa l’estensione alla fattispecie in esame del ragionamento seguito dal Tribunale di Roma in riferimento all'azione proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di specie, gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per “atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico”, ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall'attività aziendale. Pertanto, il compito affidato al Giudice consiste soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (o altre norme, eventualmente individuate dal Giudice di merito) “risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 cod. civ.”.
Su tali premesse, la Corte ha escluso che il sindacato sollecitato al Giudice di merito comporti un’invasione della sfera riservata al potere legislativo, così come “un difetto di giustiziabilità della pretesa azionata” e “la possibilità di sollevare nel presente procedimento questioni relative alla configurabilità di un danno individuale, attuale e concreto, sulla base delle allegazioni in fatto degli attori, oppure alla legittimazione ad agire delle associazioni attrici”.
Per quanto riguarda, poi, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, eccepito dai convenuti in riferimento alla domanda di risarcimento dei danni cagionati all'estero, la Corte ha osservato che, in realtà, gli attori non hanno inteso far valere la responsabilità delle società controllate dall'ENI aventi la loro sede in altri Paesi ed operanti al di fuori del territorio italiano, ma una responsabilità della società controllante per l'attività svolta dall'intero gruppo ad essa facente capo, ricollegabile alla mancata adozione di una strategia industriale e commerciale idonea a garantire la riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera entro i limiti quantitativi e temporali indicati, al fine di contribuire al contenimento dell'incremento della temperatura globale nella misura prevista dalle fonti richiamate. Trattandosi di un fatto dannoso verificatosi, almeno in parte, al di fuori del territorio nazionale, ma imputato ad un soggetto avente la propria sede nel nostro Paese, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 4, par. 1, e 7 n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, i quali, nel disporre in linea generale che “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro”, prevedono una competenza speciale ed esclusiva in materia di illeciti civili dolosi o colposi, stabilendo che in tal caso una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta “davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Secondo le Sezioni Unite, tale criterio, come interpretato dalla Corte di Giustizia, consente di affermare che la giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori spetta all'Autorità giudiziaria italiana