Il Tribunale di Roma ha condannato l’Amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni patiti dai congiunti di un soggetto che, mentre era in stato di detenzione in un carcere, era stato aggredito da un altro detenuto, affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già note per pregressi episodi di aggressività, ed era poi deceduto a causa dell’aggressione (Tribunale di Roma, 20 dicembre 2025).
Secondo il Giudice, l’Amministrazione penitenziaria, cui è rimessa la gestione degli istituti carcerari e di pena nonché i compiti inerenti al trattamento dei detenuti, ha il precipuo obbligo (tra gli altri) di preservare la sicurezza dei singoli soggetti ristretti in ambito intramurario, oltreché di garantire la sicurezza dell'ambiente carcerario in generale.
Dal quadro delle norme di riferimento (l’art. 1, nonché gli artt. 13 e 14 bis della l. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario così come il Regolamento d.p.r. 230/2000) – si legge nella pronuncia - si evince che l'Amministrazione penitenziaria assume una posizione di protezione nel rapporto (da contatto sociale) che si instaura per legge con i singoli detenuti, prefigurandosi l'obbligo, imposto da specifiche norme di condotta (e non solo dal generale principio del neminem laedere), di preservarne la vita, la salute e quindi l'incolumità fisica.
Pertanto, in caso di eventi di danno procurati all’integrità fisiopsichica, e a maggior ragione laddove si discorra dell'attentato alla vita di singoli detenuti, l'Amministrazione penitenziaria, in ragione della posizione di protezione assunta per legge, è chiamata a rispondere a titolo di contatto sociale (art. 1173 c.c.).
Come ha rammentato il Tribunale, la responsabilità contrattuale da contatto sociale postula che il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela.
Per quanto riguarda l’onere della prova, spetta al creditore danneggiato dimostrare il danno e la sua riconducibilità (sotto un profilo di astratta regolarità causale) alla condotta (di inadempimento) del danneggiante, mentre incombe a quest'ultimo di dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria, ex art. 1218 c.c.).
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la stessa vicenda dava prova non solo del danno patito dagli attori, ma anche della sua riconducibilità alle scelte (e quindi alla condotta attiva) dell'Amministrazione, sotto il profilo della regolarità causale e del criterio del più probabile che non.
A dire del Tribunale, è incontestabile che l'evento dannoso, così come prodottosi, non si sarebbe verificato se l'Amministrazione non avesse disposto il trasferimento del detenuto - affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già noto per pregressi episodi di etero-aggressività ed accessi di violenza in danno di persone e cose in ambito intramurario - dalla cella singola alla cella condivisa con la vittima.
Anzi, e al contrario, l’Amministrazione, onerata di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per fatto a lei non imputabile, non aveva sollevato alcuna eccezione utile e giuridicamente apprezzabile.
Inoltre, il tribunale ha ritenuto che fosse stata dimostrata anche la colpa “che, unitamente al fatto antigiuridico ed al danno ingiusto, fonda la responsabilità per violazione del precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.)”.
Da qui il riconoscimento della responsabilità dell’Amministrazione sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1173 c.c. (da contatto sociale qualificato), sia agli effetti dell'art. 2043 c.c.