È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la l. n. 26 del 27 febbraio 2026 di conversione del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Si segnala che, all’art. 14, è stato inserito il co. 1- bis che ha disposto la proroga degli incentivi previsti dal cd. Decreto Coesione (si veda Convertito in legge il Decreto Coesione), in particolare del Bonus Under 35, del Bonus Donne e del Bonus Over 34 ZES.
Con messaggio 1935 del 18 giugno 2025, alla luce delle precisazioni rese dal Ministero del Lavoro, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 90/2025 in relazione all’esonero di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (bonus giovani).
All’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del lavoro ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.
Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione (cfr. la circolare n. 91 del 12 maggio 2025) e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto (bonus diretto al sostegno dello sviluppo occupazionale nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno), anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento (bonus giovani diretto all’incremento dell’occupazione giovanile stabile).
Pertanto, l’INPS (qui il testo del messaggio) ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.
Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto”.
In tema di bonus giovani si veda Bonus Giovani e Bonus Donne: ecco le circolari operative dell’INPS e La Commissione Europa approva il bonus giovani e donne
L’INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le circolari n. 90 e 91 del 2025, contenenti indicazioni operative per il riconoscimento del bonus Donne e del bonus Giovani, introdotti dal decreto-legge 60/2024 (“decreto Coesione”) (si veda, in argomento, anche I decreti attuativi per i bonus giovani e donne sono stati firmati).
La circolare n. 90/2025 fornisce le istruzioni operative per il Bonus giovani. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
In particolare, il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 riguardanti:
La misura è valida per l'assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri; al contrario, sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e gli apprendisti.
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese.
Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.
La circolare n. 91/2025, invece, fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili in relazione al Bonus donne. Anche in questo caso, è previsto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:
Gli esoneri contributivi spettano a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Per accedere ai bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda compilando il modulo online disponibile dal 16 maggio sul “Portale delle Agevolazioni” nella sezione Decreto coesione.