L’AGCOM ha pubblicato il proprio Rapporto 2026 sull’intelligenza artificiale.
Il documento offre una ricostruzione organica delle principali trasformazioni tecnologiche, economiche e giuridiche legate allo sviluppo dei modelli di IA, con particolare attenzione ai riflessi sui settori di competenza dell’Autorità e al ruolo che l’AGCOM è chiamata a svolgere nel nuovo ecosistema digitale europeo.
Il Rapporto – disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità – è diviso in due parti:
La prima parte, redatta dall’Ufficio IA dell’AGCOM, contiene una interessante analisi dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, che parte dalla ‘prima primavera dell’IA (1956-1973)’ ed arriva alla ‘terza primavera dell’IA (dal 2012 ad oggi)’; approfondisce le caratteristiche tecniche ed economiche dell’IA, ed evidenzia le questioni, di ordine generale e di ordine tecnico, ancora aperte.
La seconda parte – redatta dal Comitato di Esperti incaricato dall’AGCOM – affronta l’interazione tra il DSA e l’AI Act nell’ottica delle competenze dell’AGCOM, gli impatti dell’IA e analizza la dimensione costituzionale della sfida posta dall’IA alla democrazia e alla libertà di informazione, nonché la problematica dell’autorialità e della protezione del diritto d’autore. Il documento esamina anche la dimensione educativa partendo dal “paradosso della generazione più connessa ma meno consapevole” ed approfondisce, in chiave teorico-costituzionalistica, il rapporto tra tecnica e diritto nell’era dell’intelligenza artificiale.
La Commissione Europea ha pubblicato il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, elaborato da esperti indipendenti, e diretto ad aiutare i fornitori e gli operatori di sistemi di ia generativa a rispettare gli obblighi della legge sull’intelligenza artificiale in materia di etichettatura e marcatura dei contenuti generati dall'IA (articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5, della legge sull'IA).
Si rammenta che l'adesione al Codice è volontaria, ma i requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 50 della legge sull'IA sono obblighi giuridici.
Come viene precisato sul sito istituzionale della Commissione Europea, il Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA (PDF) è ora oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione e del Comitato per l’IA.
Il Codice si forma di due parti:
Sezione 1: Marcatura e rilevamento di contenuti generati e manipolati da AI applicabili ai fornitori di sistemi generativi di intelligenza artificiale (providers of AI systems)
Gli obiettivi di tale sezione sono i seguenti:
a) fornire un documento guida per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 50, par. 2 e par. 5 della legge sull’IA;
b) assistere i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale che generano contenuti audio, immagini, video o testuali sintetici nel rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’art. 50 cit.;
c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei fornitori che si affidano al codice per dimostrare il rispetto di tali obblighi in modo coerente ed uniforme in tutta l’Unione.
Sezione 2: Etichettatura di deep fakes e di testi generati e manipolati dall’IA (deployers of AI systems)
Tale sezione ha i seguenti specifici obiettivi:
a) fungere da documento guida per dimostrare la conformità agli obblighi dei distributori di sistemi generativi di intelligenza artificiale;
b) garantire che i distributori di sistemi di IA che generano o manipolano immagini, contenuti audio o video che costituiscono un deep fake o un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rispettino i loro obblighi ai sensi dell’art. 50;
c) consentire alle autorità competenti di valutare la conformità da parte dei distributori che si affidano al Codice per dimostrare il rispetto degli obblighi in maniera coerente e uniforme in tutta l’Unione.
A seguito di una valutazione positiva del codice, tutti i fornitori e gli operatori che decideranno di firmarlo, potranno fare affidamento sulle sue previsioni per dimostrare la conformità alle norme della legge sull'IA per l'etichettatura e il rilevamento dei contenuti generati dall'IA, dei deep fake e di determinate pubblicazioni di testo.
Con comunicato stampa del 30 aprile 2026, l’AGCOM ha riferito di aver deciso, nella seduta del 29 aprile scorso, di trasmettere alla Commissione europea una richiesta di valutazione dei servizi offerti da Google Ireland LTD mediante le interfacce aperte al pubblico AIO (AI Overviews) e AI Mode, alla luce degli articoli 27, 34 e 35 del Digital Service Act – DSA.
Da quanto si legge nel medesimo comunicato, l’iniziativa è stata avviata a seguito della segnalazione da parte della Federazione Italiana Editori Giornali – FIEG, che ha ipotizzato alcuni effetti pregiudizievoli per utenti, consumatori e imprese italiane derivanti dall’introduzione del servizio “AI Overviews” in Italia.
In particolare, FIEG ha segnalato una significativa riduzione della visibilità e reperibilità dei contenuti editoriali che metterebbe a repentaglio la sostenibilità economica degli editori e degli autori, in particolare di quelli più piccoli e indipendenti ed inciderebbe sulla libertà di espressione e di informazione e sul pluralismo delle fonti. Inoltre, è stato segnalato il rischio che le risposte prodotte dall’IA contengano errori, imprecisioni o persino informazioni inventate (le cd. “allucinazioni”), senza offrire all’utente la possibilità di verificarne facilmente le fonti.
Dopo aver acquisito informazioni da Google e svolto audizioni di Google, FIEG e FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), l’Autorità ha ritenuto di sottoporre la questione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 65 del DSA, affinché quest’ultima ne valuti la fondatezza, ai fini dell’eventuale avvio di una indagine per la possibile violazione di alcuni obblighi previsti dal DSA in capo alle piattaforme e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (le cd. VLOP/VLOSE) in materia di mitigazione dei rischi sistemici, tra cui quelli legati alla libertà di informazione e al pluralismo dei media (articoli 34 e 35 DSA), e di trasparenza dei sistemi di raccomandazione (articolo 27 DSA).