La previsione dell’art.1751-bis c.c., secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, è derogabile nell’an e nel quomodo e non è dunque prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale.

Lo ha ribadito la Cassazione in una recente ordinanza (Cass.n. 1226/2026).

Anche per la nuova disciplina l'agente – si legge nella pronuncia - d'intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che “la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia”. Pertanto, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. (in questo senso già Cass. nn. 17239/16 e 13796/17).

L’ordinanza in esame è interessante anche nella parte in cui ha reputato in contrasto con la disciplina (inderogabile) contenuta negli artt. 1746 e 1749 c.c. il patto stipulato tra le parti che prevedeva la cessione della proprietà delle merci in luogo del pagamento delle provigioni già maturate e comportava il permanere del rischio degli insoluti dei clienti sull’agente.

Secondo la Cassazione, prevedendo la cessione delle merci all’agente al posto delle provvigioni spettanti ed il trasferimento del rischio per una intera zona, il patto configurava un negozio in frode alla legge perché mirava ad aggirare il divieto dello star del credere, consentito se non per casi specifici secondo la disciplina in vigore.

La Corte ha così affermato che “il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce. La legge vieta esplicitamente questo tipo di accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell'agente per le obbligazioni assunte dai clienti, posto che l'agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l'inadempimento dei terzi. Ed un simile modo di regolare l’attività dell’agente è contrario alla legge perché conduce ad uno evidente snaturamento del contratto di agenzia”.

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