La costituzione di un ramo di azienda destinato alla cessione, purché effettivo e dotato di autonomia funzionale, rientra nella piena discrezionalità imprenditoriale e rispetta i requisiti dell’art. 2112 c.c.

Così si è pronunciato il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 settembre 2025, n. 9194 nel caso di una banca che aveva creato un settore Credito Anomalo, distinguendolo poi in due Servizi: Credito Anomalo Corporate, ossia medie e grandi imprese, e Credito Anomalo Retail, ossia privati e piccole imprese.

I lavoratori ricorrenti hanno impugnato l’operazione in ragione dell’assenza di un preesistente ramo d’azienda.

Il Tribunale giudica la tesi della assenza di preesistenza nel caso di costituzione di un ramo d’azienda in prossimità della cessione dello stesso “contraria alla normale pratica aziendale a tutti i livelli e in tutti i settori, contraria alla libertà d'impresa e da ultimo alle norme del diritto del lavoro; per contro l'operazione posta in essere dalle due società resistenti è sostenuta da buone ragioni imprenditoriali ed è pienamente legale”.

Dunque, l’operazione è perfettamente riconducibile a un legittimo trasferimento di ramo d’azienda posto che “l'art. 2112, c.c. chiede solamente che il mutamento nella titolarità abbia ad oggetto un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità”.

E - prosegue il Giudice - “se l'imprenditore decide di riorganizzare l'impresa in più rami aziendali per poi cederne uno di essi, e questo avviene in realtà, ossia esiste una tale riorganizzazione, vuol anche dire che preesiste alla cessione”.

Applicando tale principio al caso di specie, “il settore credito anomalo ben può essere gestito unitariamente”, e quindi in un'unica struttura nella quale si trattino le pratiche sia dei privati sia delle grandi imprese. Ma, “altrettanto legittimamente può essere gestito attraverso due strutture, con i loro uffici, i loro impiegati e i loro mezzi materiali e immateriali”. Tale decisione organizzativa “rientra nel pieno della discrezionalità dell'iniziativa economica”: un'impresa può in un primo momento strutturarsi in un modo e in un secondo momento in un altro.

E, pur riscontrando che la banca “si è strutturata in un certo modo proprio in vista della cessione”, il Tribunale ritiene che l’impresa sia perfettamente legittimata a farlo.

Su queste premesse il Tribunale ritiene sussistere, nella fattispecie, il requisito della preesistenza del ramo d'azienda, atteso che “è stata creata (peraltro nel corso di alcuni anni, anche se gli ultimi aggiustamenti sono dell'anno precedente al trasferimento dei lavoratori) una struttura autonoma e questa viene ceduta a terzi”.

D’altro canto, quel che rileva è che al momento della cessione una struttura autonoma già sussista.

Ancora di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2025, n. 17201 (sul nostro sito, Cessione di ramo d’azienda: è essenziale la preesistente autonomia funzionale) ha ribadito che è elemento costitutivo di una valida cessione di ramo d’azienda l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità dello stesso di provvedere, attraverso la propria organizzazione, allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, in favore di terzi, senza dover attingere a contributi del cedente o del cessionario.

E, sulla base degli elementi in fatto della fattispecie il Tribunale di Roma conclude nel senso della esistenza dell’autonomia organizzativa del ramo d’azienda ceduto.

Sui requisiti di una valida cessione di ramo d’azienda, v. sul nostro sito:

Quando il ramo d’azienda è tutta l’azienda si applica l’art. 2112 c.c.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 4302 è tornata ad occuparsi degli elementi in presenza dei quali si configura un trasferimento di ramo d’azienda nell’ipotesi di affidamento del medesimo servizio ad altro appaltatore.

La vicenda sullo sfondo della pronuncia in commento è rappresentata dal subentro di un nuovo appaltatore (nel caso di specie, un raggruppamento temporaneo di imprese) nella gestione del servizio di prenotazione di visite mediche per una azienda sanitaria locale, con suddivisione del personale tra le imprese dalla RTI. 

La sentenza, rigettate le eccezioni pregiudiziali proposte dalle imprese appellanti, si incentra sulla verifica della sussistenza degli elementi tali da integrare la cessione di un ramo d’azienda in luogo di un cambio di appalto. 

Rammenta la Corte che l’art. 29, co. 3, n. 276 del 2003, come novellato dall’art. 30, Legge n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, “introduce una presunzione semplice di trasferimento di ramo di azienda tutte le volte in cui il personale dipendente dall’appaltatore cessato sia assunto dal nuovo aggiudicatario”.

Secondo l’interpretazione del dato normativo offerta dal più recente orientamento di legittimità (Cass., 24 ottobre 2024, n. 27607, commentata sul nostro sito: Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?), legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”.

Dunque, solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.

Ciò premesso in punto di diritto, la sentenza disattende la doglianza proposta dagli appellanti secondo cui “i lavoratori addetti all’appalto non configuravano un ramo di azienda autonomo”.

La Corte muove dalla ricognizione della giurisprudenza unionale, da cui emerge che “è entità economica, ai sensi dell’art. 1, § 1 della direttiva 23/2001, qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo (CGUE sentenza 16.11.2023, NC e a,, C-583/21, punto 60; CGUE, sentenza 27.2.2020, Grafe e Pohle, C‑298/18, punto 22) CGUE sentenza 6.3.2014, Amatori e a., C‑458/12, punto 31)”.

In particolare, nei settori produttivi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, ossia quando l’attività non necessita di specifici elementi materiali oppure quando questi ultimi non sono essenziali al buon funzionamento dell’entità economica organizzata, “anche un gruppo organizzato di lavoratori che assolva stabilmente ad un’attività comune può costituire entità economica ai sensi del diritto dell’Unione”.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte afferma la sussistenza di un’azienda in capo alla cedente, posto che “il gruppo di lavoratori adibito al servizio appaltato … si caratterizzava non solo per una propria generica professionalità di partenza (rappresentata dal grado di istruzione e da spiccate capacità umane e relazionali), ma anche per conoscenze specifiche relative alla peculiare attività da svolgere - riguardanti appunto al funzionamento delle applicazioni informatiche della committente ed alla conoscenza anche amministrativa delle procedure concernenti le attività comprese nello Sportello Unico Integrato e nei Servizi di back e front office … - e quindi di un particolare know how che, secondo quanto si legge nel più volte citato capitolato, aveva costituito oggetto di specifica e preventiva attività formativa da parte della committente e che, a ben vedere, rendeva tale gruppo di lavoratori particolarmente idoneo e qualificato a prestare il servizio”.

La Corte, dunque, rinvenuta un’azienda nel senso sopra precisato, e accertato che:

  • i servizi resi dal precedente appaltatore e i successivi sono analoghi;
  • i lavoratori hanno continuato a utilizzare i medesimi strumenti informatici messi a disposizione dell’appaltante,

conclude che nella fattispecie non può reputarsi vinta “la presunzione di trasferimento di azienda che il giudice di legittimità ha ritenuto insita nell’art. 29, comma 2 d.lgs., 276/2003”.

A supporto di tale conclusione richiama “l’insegnamento della Corte di Giustizia per cui nelle attività basate essenzialmente sulla manodopera” la cessione del ramo d’azienda “ricorre anche quando «il nuovo titolare dell’impresa non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti», perché in tale evenienza «il nuovo imprenditore acquisisce infatti l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell’impresa cedente» (CGUE sentenza 24.6.2021, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, punto 93; CGUE sentenza 11.7. 2018, Somoza Hermo e Ilunión Seguridad, C‑60/17, punti 34 e 35)”.

La sentenza evidenzia poi come la discontinuità dell’impresa subentrante sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto … mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa”.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte capitolina esclude, infine, che gli elementi asseritamente innovativi rispetto al precedente appalto fossero idonei a costituire effettivi elementi di discontinuità secondo l’insegnamento del Supremo Collegio.

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