In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di custode non discende dall'esistenza di un valido contratto di affidamento, ma si fonda su una relazione di fatto con il bene, che ne consenta il controllo. Pertanto, il gestore affidatario del servizio idrico è corresponsabile con il Comune proprietario per i danni cagionati dalla rete idrica, anche per il periodo successivo alla cessazione dell’efficacia del contratto di affidamento, ove permanga in capo allo stesso affidatario un effettivo potere di fatto sulla condotta.

Questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza del 25 agosto 2026, n. 24768

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli aveva condannato il Comune di Arzano e la società affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale al risarcimento dei danni causati a proprietà private da perdite della condotta idrica. La sentenza era stata confermata in appello e l’Azienda ha proposto ricorso per cassazione.

In particolare, la ricorrente ha censurato la sentenza di merito, per violazione di legge, per avere ritenuto efficace al momento del sinistro il rapporto concessorio per effetto della proroga disposta con determina commissariale adottata ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 (pur in assenza di accordo scritto) nonché – sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 c.c. – per avere ritenuto sussistere, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della società, sulla base di una pluralità di elementi convergenti (in particolare, l'esecuzione, da parte dell’affidataria, dell'intervento di riparazione della perdita che aveva causato il danno).

A prescindere dalla nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione del servizio idrico, rileva la Corte che, in ogni caso, la cessazione degli effetti del contratto non escludeva la responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando decisiva l'esistenza di un potere di custodia in capo alla Azienda ricorrente. 

Infatti, “la custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; l'art. 2051 c.c. ha, invece, lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verificazione del danno” (si citano Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 11016/2011).

Il criterio di imputazione della responsabilità si basa, dunque, sulla “relazione meramente fattuale col bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite” (Cass. n. 11152/2023).

Conclude, dunque, la Corte che “la relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso da chi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere ed utilizzare la res”.

In applicazione di tali principi, i Giudici del merito hanno desunto, sulla base di un accertamento incensurabile in sede di legittimità, il potere di custodia in capo alla società ricorrente da elementi convergenti, gravi e concordanti (l'esistenza dell'originario affidamento della gestione delle reti idriche, l'intervenuta proroga con determina dirigenziale, l'effettuazione dell'intervento, non episodico, da cui è scaturito il danno).

Ciò premesso il Comune, quale proprietario della condotta idrica, è tenuto alla custodia e alla manutenzione del bene indipendentemente dall'affidamento del servizio a terzi, in quanto deve attivarsi per prevenire i danni anche come responsabile della corretta gestione degli appalti.

Allo stesso tempo, “Il potere di ingerenza e di controllo riservato all'Amministrazione non annulla l'autonomia operativa del gestore e nell'effettuazione degli interventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia”.

Conseguentemente,in caso di danni derivanti da perdite della rete idrica comunale, possono essere ritenuti corresponsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Comune proprietario sia il gestore affidatario, “per l'apporto di ciascuno di essi nella causazione del danno”, quando entrambi conservino un potere di custodia sulla cosa e abbiano causalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso.

Sul nostro sito, in tema di responsabilità da cose in custodia:

Danno da cose in custodia e responsabilità ex art. 2051 c.c.

In caso di incendio sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha solo contribuito alla causazione dell’evento

Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?

Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente

Responsabilità ex art. 2051 c.c: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa

Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade

La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?

In caso di danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, per poter interrompere il nesso causale, deve essere colposa ma non deve necessariamente essere imprevedibile e inevitabile.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza n. 808 del 15 gennaio 2026.

La parte attrice aveva convenuto il Comune di Roma al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta su pavimentazione sconnessa a causa dell’avvallamento di alcune tessere di marmo che la componevano.

I Giudici del merito rigettavano la domanda attorea escludendo che l’alterazione della pavimentazione potesse costituire insidia, essendo ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia per l’illuminazione del luogo.

La ricorrente per cassazione censurava la sentenza di appello per avere ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta ed il danno, in assenza di prova del caso fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima.

La Cassazione richiama, in premessa, l’orientamento, maggioritario, in forza del quale “potrà … assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa". Resta fermo, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, Cassazione, ord. 16 ottobre 2024, n. 26895, commentata sul nostro sito Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?; Cass., 3 maggio 2024, n. 11942, con nostro commento, Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente; v. anche Cass., 23 gennaio 2024, n. 2376 e, ancor prima, Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943).

L’ordinanza in commento precisa quindi che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass., sez. 3, n. 21675 del 2023; Cass., sez. 3, 24/01/2024, n. 2376; Cass., sez. 3, 27/07/2024, n. 21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 - sul nostro, Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade – la quale ha chiarito che la condotta negligente del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme, essendo sufficiente che la stessa sia “colposamente incidente nella misura apprezzata”).

Pertanto, conclude la Corte, deve escludersi che “la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile" (tra le molte, si richiama Cass., 31 marzo 2025, n. 8450).

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conferma la sentenza di merito rilevando che, seppur la Corte territoriale abbia fatto impropriamente riferimento all'insidia, ha nella sostanza inteso evidenziare che, “ove la condotta della danneggiata fosse stata improntata alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell'anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data l'ampiezza del porticato”.

Sul tema della responsabilità da cose in custodia, sul nostro sito:

In caso di incendio sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha solo contribuito alla causazione dell’evento

Responsabilità da cose in custodia: la condotta colposa del danneggiato rileva anche se prevedibile?

Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente

Responsabilità ex art. 2051 c.c: il danneggiato non deve provare l’assenza di colpa

Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade

La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.

Questo il principio affermato dalla terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518, nell’ambito di un’adunanza camerale dedicata a una pluralità di ricorsi in materia di danno da cose in custodia, secondo una metodologia già adottata con riferimento a peculiari questioni sottoposte al vaglio della medesima Sezione. 

La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta dagli eredi di un motociclista, rimasto vittima di un incidente mortale, nei confronti del Comune, gestore della rete stradale. I Giudici del merito avevano rigettato la domanda sulla base del rilievo che la condotta, ritenuta imprudente, del danneggiato – il quale, pur in presenza di condizioni metodologiche avverse, non aveva rispettato il limite di velocità e non aveva indossato un casco conforme alla normativa di sicurezza – avrebbe avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell’evento dannoso.

L’ordinanza in commento muove dalla affermazione della natura oggettiva della nozione di "caso fortuito", che è andata accreditandosi presso la giurisprudenza di legittimità, in contrasto con la diversa tesi che identificava il “caso fortuito” con l'assenza di colpa.

Come ancora di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).

Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.

Nelle scorse settimane abbiamo dato conto delle argomentazioni proposte da Cass., 3 maggio 2024, n. 11942 (v. nota di commento Nessuna responsabilità da cose in custodia del comune se il runner è negligente), la quale ha ribadito la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.   

Già in precedenza, l’ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023 (pubblicata sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?), ha sottolineato che, ai fini dell’esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve attribuirsi “rilievo delle sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. Su queste premesse ha ritenuto che la vittima di una rovinosa caduta, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, sebbene vi fosse un accesso all’arenile alternativo e più sicuro, avrebbe posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integrerebbe gli estremi del caso fortuito.

Sviluppando questi rilievi, Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675 (sul nostro sito con commento di Maria Santina Panarella, Responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e doveri di cautela: nessun risarcimento per chi cammina a piedi nudi a bordo piscina e cade), ha escluso il risarcimento per l’utente della piscina caduto mentre camminava a piedi nudi a bordo della piscina stessa.

L’ordinanza in commento, ricostruita la nozione di “caso fortuito” nei termini di cui sopra, si pone sul piano del corretto riparto dell’onere probatorio, evidenziando che i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e cioè “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia" devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito»”. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa deI custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme aI modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato aIle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento".

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza di merito là dove aveva addebitato alla parte che assumeva essere stata danneggiata (ovvero, nella specie, ai congiunti della vittima del sinistro mortale), un onere probatorio gravante, invece, sul custode, affermando che “parte attrice, a fronte delle condizioni di luogo, strada percorsa di notte e con forte vento, non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la condotta di guida diligente e prudente”.

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