Il lavoratore che, in sede di trattative per un accordo di risoluzione consensuale, non informa il datore di lavoro circa la pendenza di un procedimento penale a suo carico, incorre in dolo incidente ed è tenuto a risarcire il danno.

Queste, in sintesi, le conclusioni della ordinanza della Cassazione del 12 febbraio 2026, n. 3125.

Il caso

La vicenda processuale trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un istituto di credito nei confronti di un lavoratore per avere questi omesso, in sede di stipula di un accordo di risoluzione consensuale, di dichiarare di essere sottoposto a procedimento penale, in violazione delle prescrizioni della contrattazione collettiva (art. 5 CCNL). La banca aveva quindi dedotto che il suo consenso a concedere il beneficio economico incentivante fosse stato carpito per effetto di un raggiro, atteso che – ove informata del procedimento penale – avrebbe disposto il licenziamento per giusta causa e comunque non avrebbe concluso il contratto a quelle condizioni. Aveva quindi invocato l’applicazione della disciplina del dolo incidente ed aveva, conseguentemente, richiesto il risarcimento del danno patrimoniale commisurato all’incentivo all’esodo concordato.

I giudici del merito avevano rigettato la domanda in quanto l’accordo in questione si inseriva in un’ampia ristrutturazione aziendale che aveva riguardato l’esodo incentivato di altri dirigenti e, comunque, ove pure il lavoratore avesse informato la banca del procedimento penale in corso, si sarebbero determinate conseguenze per lui anche più favorevoli (spese del procedimento a carico della banca, risarcimento al terzo danneggiato, parte civile, a carico della banca, impugnazione licenziamento). Pertanto, l’ampio assetto d’interessi concordato dalle parti non sarebbe stato inciso dalla informazione omessa dal lavoratore.

La banca ha proposto ricorso per cassazione censurando la mancata sussunzione del caso di specie nella disciplina di cui all’art. 1440 c.c.

La decisione della cassazione

La pronuncia in commento rammenta la distinzione tra dolo determinante, di cui all’art 1439 c.c., senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato”, dal dolo incidente (art. 1440 c.c.), quale “vizio della volontà contrattuale che dia origine ad una alterata percezione e rappresentazione della realtà, all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare il contratto a determinate condizioni”.

Quest’ultima fattispecie, pertanto, “influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e … non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato” (viene citata, tra le tante, Cass. n. 17988 del 2024)

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte conclude che “l'illecita (art. 5 ccnl) omissione circa la pendenza del processo penale costituisce elemento capace di alterare l'esatta determinazione delle condizioni contrattuali in sede di accordo di cessazione del rapporto di lavoro, restando ferma la volontà di chiusura del rapporto, come già manifestata dalle parti nella medesima sede contrattuale”.

Sul piano dell’onere probatorio, in tema di dolo incidente (art. 1440 c.c.), “l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli” (in questi termini, Cass. n. 3503 del 2023).

La Corte cassa quindi la sentenza di merito per non aver considerato la fattispecie sussumibile nel disposto dell’art. 1440 c.c., e rimette la causa alla corte territoriale affinché applichi tale principio anche ai fini delle conseguenze risarcitorie.

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