In tema di responsabilità dei genitori del minore, vittima di illecito, se il risarcimento del danno subito dal danneggiato è già stato ridotto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., perché lo stesso ha concorso alla causazione dell’evento dannoso, resta esclusa un’ulteriore riduzione del danno risarcibile agli eredi, salva la prova che il danneggiato abbia tenuto un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 2025, n. 26798.

L’antefatto processuale

La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis, proposta dai congiunti di un minorenne, deceduto a seguito dell’assunzione di sostanza stupefacente, nei confronti di colui (anch’egli minorenne all’epoca dei fatti) che tale sostanza aveva venduto e dei suoi genitori.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ravvisando la responsabilità del ragazzo superstite e dei genitori, in ragione della inadeguatezza della funzione educativa svolta da questi ultimi e, d’altro canto, attribuendo anche rilevanza causale alla condotta della vittima, sotto il profilo della volontaria e consapevole assunzione della sostanza stupefacente, conseguentemente riducendo il risarcimento del danno, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.

La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame proposto dal responsabile del fatto e dai suoi genitori, accogliendo altresì l’appello incidentale del padre della vittima, riconoscendogli il danno iure proprio.

Hanno ricorso per cassazione i soccombenti.

L’applicabilità dell’art. 1227, primo comma, c.c. e la riduzione del risarcimento

I ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione della condotta del danneggiato alla stregua del secondo comma dell’art. 1227 c.c., ritenendo doversi addebitare interamente l’evento alla vittima, che volontariamente ha assunto la sostanza stupefacente, unitamente ad alcool e cocaina.

La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui “l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza” (Cass. n. 1165 del 2020).

Pertanto - riguardando l’art. 1227, co. 1, prima parte, c.c. l’accertamento del nesso di causalità materiale -l’eventuale contributo causale della vittima, anche ai fini della riduzione del risarcimento, “è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo”. Conseguentemente, la “riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa”. La Corte aggiunge che la riduzione “deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti”.

L’ulteriore riducibilità del risarcimento per culpa in educando o in vigilando dei genitori della vittima

I giudici di merito hanno escluso una ulteriore riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa dei genitori della vittima per culpa in educando e in vigilando, ritenendo che il concorso di colpa del danneggiato andasse valutato oggettivamente, a prescindere non solo dagli stati soggettivi ma anche dalla vigilanza da parte dei genitori - e dunque dalla responsabilità di terzi - per l'omesso controllo della vittima, diciassettenne all'epoca dei fatti.

I ricorrenti hanno censurato tale conclusione sostenendo che “il risarcimento iure proprio dei genitori del minore deceduto andrebbe due volte ridotto, in base a due diversi titoli, ex art. 1227 per essere il danno stato causato anche dalla vittima, ed ex art. 2048 in quanto imputabile alla loro responsabilità vicaria”.

La sentenza in commento muove dal richiamo al principio secondo cui “una volta stabilito che il concorso della condotta concorrente della vittima minorenne che non commetta un autonomo illecito deve essere preso in considerazione, ex art. 1227 I comma c.c., ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento dei danni reclamati iure proprio dai genitori, l'ulteriore accertamento avente ad oggetto la sussistenza della loro colpa concorrente ex art. 2048 c.c. al fine di far derivare la (ulteriore) riduzione del danno risarcibile diviene irrilevante, dato che l'eventuale culpa in educando ovvero in vigilando verrebbe a coprire, per altro verso, quel medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.”.

Sviluppando questi rilievi, la Corte rileva che l’art. 2048 c.c. configura la responsabilità dei genitori della vittima solo qualora il fatto a quest’ultimo imputabile, e che ha concorso alla causazione dell’evento dannoso, sia illecito.

La condotta del minore che ha acquistato, e poi assunto, la sostanza stupefacente non è illecita sul piano civilistico (o penalistico). Pertanto, il risarcimento dei danni iure proprio dovuti ai genitori della vittima potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., se “quel danno è stato (in parte) materialmente causato dalla condotta del figlio deceduto”, ma non potrà subire una ulteriore riduzione, ex art. 2048 c.c., “se (come nella specie) la condotta del minore non abbia rivestito il carattere della illiceità”.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La sentenza in commento ha dunque concluso che “se il risarcimento del danno subito iure proprio dal danneggiato minorenne o comunque incapace è già stato ridotto, sulla scorta del primo comma dell'art. 1227 c.c., perché lo stesso ha concorso alla causazione dell'evento dannoso, l'eventuale ulteriore riduzione, nei confronti degli eredi, per la loro culpa in vigilando o in educando, potrà aversi solo se si appura che il danneggiato ha tenuto un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità”.

Se il cliente danneggiato ha tenuto condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, il contributo causale del danneggiato medesimo può essere escluso soltanto quando tali condotte derivino da caso fortuito o forza maggiore o da attività fraudolente e imprevedibili dello stesso intermediario.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, per quanto qui di interesse, nell’ordinanza n. 11240 del 29 aprile 2025.

Un investitore aveva consegnato a due presunti consulenti finanziari le credenziali per l’operatività on line sul proprio conto corrente con l’intesa che gli stessi avrebbero impiegato la liquidità del conto per svolgere operazioni d’investimento. Successivamente il cliente aveva scoperto che le somme in questione erano state trasferite su rapporti riferibili ai due presunti consulenti, che non operavano effettivamente in rappresentanza degli intermediari indicati.

L’investitore agiva in giudizio, nei confronti dei due consulenti e degli istituti di credito in rappresentanza dei quali gli stessi avevano dichiarato di operare.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda, negando rilevanza alla consegna delle credenziali per l’operatività on line, sulla base del ridotto livello di preparazione, in materia finanziaria e informatica, del cliente, sia l’affidamento ingenerato dal fatto di aver sottoscritto i contratti presso i locali della banca.

Era stata, in particolare, riconosciuta la responsabilità degli istituti di credito coinvolti, ai sensi dell’art. 2049 c.c., in ragione delle “carenze nella attività di vigilanza, controllo, protezione della clientela in conformità alla diligenza professionale dalle stesse esigibile”. Valorizzando tale profilo, la Corte territoriale aveva ritenuto che la consegna delle credenziali di accesso al conto non escludesse la responsabilità dell’intermediario e non avesse interrotto il nesso di causalità necessaria.

La Corte di Cassazione accoglie le censure proposte avverso tale conclusione dalle banche ricorrenti, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di valutare due circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione degli artt. 2049 e 1227 c.c.:

  • il conto corrente in questione “fruiva dell'operatività on line”;
  • le credenziali di operatività on-line erano state dallo stesso cliente trasmesse ai due presunti consulenti.

Sotto il primo profilo – e avuto riguardo all’art. 2049 c.c. – non avrebbe potuto la Corte d'Appello basare l'affermazione di responsabilità della banca su “sistematiche violazioni, relative … alle operazioni di sportello/cassa” nel momento in cui “la stessa Corte territoriale aveva ricostruito l'intera vicenda di sottrazione delle somme di pertinenza del ricorrente in termini di mera operatività on-line resa possibile dalla stessa condotta dell'odierno controricorrente”

Con riferimento all’art. 1227 c.c., l’ordinanza muove dal richiamo all’insegnamento secondo cui “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari risulta esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (Cass., ord. n. 31453 del 25/10/2022; Cass., ord. n. 28634 del 15/12/2020; Cass., ord. n. 17947 del 27/08/2020).

Tali principi – pur affermati con riguardo all’intermediario finanziario – sono riferibili anche al rapporto, che viene in rilievo nel caso di specie, tra banca e correntista, avendo la medesima Corte già affermato che “nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che – come nel caso ora in esame - l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016).

Su queste premesse l’ordinanza conclude che la sentenza d’appello è ingiusta nella parte in cui ha “negato in radice rilevanza alla condotta dell'odierno controricorrente, nonostante la sua idoneità a palesare già in astratto quantomeno una concorrente responsabilità dello stesso (cliente), avendo quest'ultimo di fatto permesso ad altri protagonisti della vicenda di operare sul suo conto, tramite la consegna delle credenziali”.

La Corte si pone il problema della ammissibilità della valutazione, in sede di legittimità, di una condotta anomala del cliente, costituente un accertamento in fatto riservato al giudice di merito (la stessa ordinanza in esame dà conto di tale principio, affidato al richiamo a Cass., ord. 28952 del 11/11/2004).

La Corte, però, afferma l’ammissibilità della valutazione in questione, muovendo dalla considerazione – più volte condivisa dal Supremo Collegio (v. Cass., ord. n. 31894 del 16/11/2023; Cass., ord. n. 15917 del 18/05/2022; Cass., ord. n. 21643 del 28/07/2021) – che “quando la condotta anomala dell'investitore si sia tradotta nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi, il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore”.

L’ordinanza in commento fa poi un passaggio ulteriore, precisando che non vi è ragione per limitare la rilevanza delle condotte anomale dell’investitore alla violazione di norme giuridiche, dovendo attribuirsi rilevanza anche della violazione delle regole generali di diligenza. D’altronde, rammenta la Corte, “il contributo causale di cui all'art. 1227, primo comma, c.c. è stato ricondotto da questa Corte al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (su tutte, Cass. ord. n. n. 35966 del 27 dicembre 2023, commentata sul nostro sito, La condotta del danneggiato eccezionalmente incauta può costituire caso fortuito?).

Conclude quindi l’ordinanza in commento, che si può pervenire ad escludere il contributo causale delle condotte anomale del danneggiato nei casi in cui “tali condotte anomale non risultino attribuibili a colpa (o addirittura dolo) del danneggiato medesimo, ma vengano a derivare o da fattori imponderabili o da condotte fraudolente dello stesso intermediario, le quali presentino caratteri tali da non poter essere neutralizzate dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, risultando, appunto, in tali ipotesi non configurabile in radice un effettivo contributo causale riconducibile al danneggiato”.

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