La causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate.
Ne consegue che la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata. Pertanto, se la categoria di un determinato livello accorpa una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo poiché quella della sola categoria risulterebbe generica.
Con questi – concisi, ma chiari - passaggi argomentativi, la Corte di Cassazione (ordinanza 9 giugno 2025, n. 15326) ha recentemente respinto la domanda di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento intimatole per mancato superamento del periodo di prova.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro indicasse specificamente le mansioni con il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile e alla categoria di appartenenza.
La lavoratrice aveva impugnato la sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., e lamentando la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione ai profili indicati nella contrattazione collettiva, con il conseguente difetto di indicazione, anche per relationem, delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo.
La Cassazione, richiamando i principi sopra sinteticamente rammentati, ha respinto il ricorso, ritenendo che la Corte territoriale, nel condividere con il Tribunale l’accertamento relativo alla specificità dell’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile, aveva svolto un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità.