Sì alla tutela in via d’urgenza per la lavoratrice part-time alla quale era stato modificato l’orario di lavoro

Una lavoratrice, con rapporto di lavoro a tempo parziale, con ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva impugnato la modifica unilaterale dell’orario di lavoro disposta dal datore di lavoro, ritenendola illegittima in quanto posta in essere in violazione della normativa vigente in materia di formalizzazione e sottoscrizione delle clausole elastiche. La lavoratrice aveva dedotto altresì il carattere discriminatorio del provvedimento datoriale, in quanto lesivo della normativa a tutela delle lavoratrici madri, con particolare riguardo alla sua condizione di vedova e madre di due figli minori.

Il Tribunale di Como, in una recente pronuncia (1996 del 7 luglio 2025), ha accolto il ricorso della lavoratrice.

Il quadro normativo di riferimento, come è noto, è costituito dagli artt. 5, 6 e 10 del D.lgs. 81/2015. L’art. 5, dopo aver sancito l’obbligo della forma scrittaai fini della prova” per i contratti di lavoro a tempo parziale, impone che in questi sia contenuta “puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno” dando atto che possa avvenire “anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. La norma impone dunque la necessaria predeterminazione dell’orario di lavoro nel rapporto a tempo parziale, la quale può essere derogata solo mediante la sottoscrizione delle c.d. clausole elastiche, che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di variare in aumento la prestazione lavorativa o di variarne la collocazione temporale.

Per espressa previsione normativa, poi, la disciplina delle clausole elastiche viene rimessa in primo luogo alla contrattazione collettiva e, solo in mancanza, all’autonomia delle parti del rapporto di lavoro che devono pattuire l’eventuale consenso per iscritto.

Nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita dal datore in ordine alla sottoscrizione di clausole elastiche, da qui l’accertamento dell’illegittimità della modifica unilaterale dell’orario di lavoro che era stata comunicata alla lavoratrice, con conseguente ripristino dell’orario di lavoro in precedenza formalizzato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora, ritenendo che l’esecuzione della modifica unilaterale dell’orario di lavoro avrebbe comportato un grave e irreparabile pregiudizio per la ricorrente, vedova e madre di due figli minorenni. Secondo il Giudice, data l’assenza di un aiuto familiare alternativo, l’imposizione di un orario di lavoro incompatibile con gli impegni di cura dei figli, inciderebbe in modo diretto e attuale sulla possibilità concreta della ricorrente di provvedere all’assistenza, sorveglianza e accompagnamento dei figli minori, in orari notoriamente sensibili (prima dell’orario scolastico e in tarda serata).

Anche la domanda risarcitoria, del pari formulata dalla lavoratrice, è stata accolta.

La violazione della disciplina legale o contrattuale in materia di clausole elastiche è sanzionata dall’art. 10, co. 3, D.lgs. 81/2015 ai sensi del quale “Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e deilimiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno”.

Secondo il Tribunale, tale norma, laddove parla espressamente di “diritto”, riconosce al lavoratore la tutela indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio, ritenendo, in sostanza, “che vi sia un riconoscimento al risarcimento dei danni a cui il legislatore è giunto sulla base di una presunzione che la modifica unilaterale della collocazione oraria della prestazione sia ex se fonte di pregiudizio per il soggetto che è tenuto ad effettuarla”.

Posto che la scelta di una determinata fascia oraria di lavoro rientra in un’esigenza di organizzazione personale e familiare che, in caso di modifica non pattuita, può portare ad un sovvertimento della propria vita quotidiana, il Giudice ha ritenuto comunque condivisibile che, laddove il datore di lavoro pretenda la prestazione in un diverso orario comportando così un inevitabile disagio del lavoratore, questi abbia diritto, oltre che al ripristino dell’orario precedente, anche ad un risarcimento.

Da qui la liquidazione, in via equitativa, del danno nella misura del 25% della retribuzione mensile lorda percepita dalla lavoratrice, per ciascun mese intercorso a decorrere dalla data di adozione del provvedimento e sino alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, oltre interessi.

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Maria Santina Panarella
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