Se la ctu in tema di responsabilità sanitaria non è collegiale la sentenza è nulla

La mancata osservanza del requisito della necessaria “collegialità qualificata” della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisce causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa; una nullità conseguente alla violazione di una norma processuale non derogabile, tale dovendo considerarsi quella disposta dall’art. 15, co. 1, della legge n. 24 del 2017.

Questo è quanto ha ribadito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord., 29 marzo 2026, n. 7577).

Come ricorda l’ordinanza, l’art. 15 della legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco) prescrive, al primo comma, che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.

La Corte ha inteso dare continuità al proprio orientamento secondo il quale la norma, nella parte in cui rileva la necessità che in materia di responsabilità sanitaria la consulenza tecnica sia espletata da un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e da uno o più specialisti, impone al giudice di adeguarsi a tale previsione e di nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali, “essendo la sua formulazione assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari”.

L’art 15 cit. – secondo la Corte - è norma volta a introdurre una cogente indicazione del legislatore, segnatamente consistente nell’imposizione del requisito della ‘collegialità qualificata’ dell’apporto tecnico nella materia della responsabilità sanitaria; una ‘collegialità qualificata’ (resa attraverso la congiunta e necessaria partecipazione dei rappresentanti del sapere medico-legale e di quello medico-specialistico nella materia trattata) destinata a tradurre una specifica valutazione - predeterminata del legislatore - di irriducibile incompiutezza degli accertamenti istruttori, ove espletati in difformità ai requisiti che l’art. 15 cit. impone. Tale predeterminata valutazione del legislatore è dunque destinata ad anteporsi a quella che (in punto di fatto, ossia in ordine alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire) risulta di regola affidata al giudice del merito.

Nel caso affrontato, la Corte d’appello, richiamando numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità che si erano espresse nel senso del libero ingresso nel processo civile delle prove cd. atipiche, tra le quali rientra anche la perizia disposta dal P.M., aveva ritenuto di condividere l’esito degli accertamenti eseguiti dai periti nominati nel procedimento penale e di escludere ogni profilo di colpa da parte dei sanitari.

La Cassazione non ha condiviso tale decisione, in quanto il principio di libera valutazione delle prove precostituite e atipiche, anche assunte in un precedente procedimento penale, nei giudizi per responsabilità sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, non esime il giudice dal dover procedere all’accertamento tecnico con la collegialità qualificata di cui si è detto.

In tale contesto il requisito di necessaria collegialità della consulenza non poteva considerarsi rispettato e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché, sebbene dalle difese delle parti si poteva evincere che il pubblico ministero aveva nominato tre “specialisti”, non era dato sapere come fosse stato scelto il collegio peritale, che, in base alla normativa più volte richiamata, deve comporsi di uno specialista in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina di interesse nel caso specifico.

Ma soprattutto perché l’art. 15 cit. richiede che si espleti una consulenza tecnica d’ufficio collegiale nel giudizio civile nel pieno contraddittorio delle parti coinvolte.

Non sembra potersi a fortiori ammettere una istruzione svolta sui temi che costituiscono specifico oggetto del giudizio risarcitorio attraverso una prova atipica, qual è la consulenza del PM, formatasi tra soggetti, anche solo parzialmente, diversi, senza il contraddittorio, e comunque finalizzata a scopi di indagine propri del procedimento penale che non coincidono pienamente con quelli propri del giudizio civile.

Alla luce di tali principi – secondo la Cassazione - la Corte d’appello avrebbe dovuto porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata nel procedimento penale a valere nel giudizio risarcitorio e, pervenendo a risposta negativa, avrebbe dovuto rilevare la nullità della decisione di primo grado e disporre la consulenza tecnica medico-legale affidando l’incarico ad un collegio di periti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma richiamata.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram