Ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. Questo è il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione (sent. 7 maggio 2025, n. 11985).
Nella vicenda affrontata dalla Corte, il lavoratore, addetto presso la cassa di un’attività commerciale, era stato dichiarato responsabile dell’omessa registrazione di cassa per importi di modesto valore. La Corte territoriale aveva ritenuto i fatti espressione di personalità incline all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, idonei, dunque, a giustificare il licenziamento, quale sanzione proporzionata.
Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione, ora respinto.
Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale aveva attribuito rilevanza a diversi episodi che avevano rivelato, per come emersi dalle prove testimoniali raccolte, ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino, come prescritto dalle vigenti disposizioni. Non erano emersi, invece, corrispondenti esuberi di cassa.
Tali fatti – secondo la Corte - assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che, secondo la valutazione della Corte territoriale, condivisa dalla Cassazione, è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa.