I riders hanno diritto alle tutele del rapporto di lavoro subordinato, anche se il rapporto è qualificato come autonomo, nella ricorrenza degli elementi di cui all’art. 2 D.Lgs. 81 del 2015

Stefano Guadagno
10 Novembre 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025, è tornata ad occuparsi della qualificazione giuridica, e della disciplina, del rapporto tra i riders e le piattaforme di consegna.

La vicenda processuale

Un gruppo di riders, che avevano lavorato in favore di società food delivery, in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, adivano il Tribunale di Torino per ottenere l'accertamento della natura subordinata dei loro rapporti di lavoro o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 per i periodi analiticamente indicati; l’applicazione di un diverso CCNL, con condanna generica della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive; nonché il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla privacy e dei controlli a distanza nonché dell’art. 2087 c.c.

Il Tribunale dichiarava il diritto dei riders a percepire, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, la retribuzione prevista dal CCNL applicato dalla società committente ai propri dipendenti e condannava la stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive e rigettava le altre domande. La sentenza veniva confermata in sede di appello.

Personalità della prestazione lavorativa

La Corte di Cassazione muove dall’assunto che “l'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, un tertium genus fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, bensì una "norma di disciplina", volta (e limitata) a dichiarare applicabile la disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo” (in questi termini, Cass. n. 1663/2020, che per prima si è occupata della disciplina del rapporto di lavoro con i riders).

In tal modo “il legislatore ha introdotto una "dissociazione" tra la qualificazione giuridica della fattispecie e la disciplina applicabile”.

In questa prospettiva la proprietà in capo al collaboratore “del veicolo utilizzato per eseguire la prestazione e i relativi costi di eventuale manutenzione” è un profilo attinente alla “qualificazione giuridica del rapporto di lavoro” e non riguarda la “disciplina applicabile”. Si tratta quindi di un aspetto irrilevante ai fini dell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, che, “in considerazione di determinati elementi, ha appunto la funzione di dichiarare applicabile la disciplina del lavoro subordinato a rapporti che ben possono essere configurati dai contraenti come di lavoro autonomo”.

In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare del 18 aprile 2025 (di cui ci siamo occupati sul nostro sito, Classificazione e tutele nel lavoro per le piattaforme digitali: le indicazioni del Ministero del Lavoro) ha fornito alcune indicazioni, sulla base della legislazione vigente, al fine di svolgere una ricognizione puntuale delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore delle piattaforme digitali. Nella nota si sottolinea, in particolare, la necessità di garantire, in ogni caso, ai riders, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro, nella consapevolezza della insufficienza dei tentativi di esclusiva riconduzione forzosa al rapporto di lavoro subordinato.

Deve quindi trovare conferma – a giudizio della Corte di Cassazione - la decisione di merito che ha ritenuto che il requisito del carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa potesse essere negato solo in presenza dell'eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari, facoltà esclusa all'esito del compiuto accertamento di fatto.

Continuità della prestazione lavorativa

Con riguardo al requisito della continuità delle prestazioni lavorative, la parte ricorrente assume che tale requisito può dirsi sussistente solo in presenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore, nella specie pacificamente escluso.

La sentenza in commento, nel solco di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, evidenza che “qualora fosse stato accertato un obbligo di disponibilità del lavoratore, si sarebbe pervenuti all'accertamento della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato”.

Inoltre, rileva che nell'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, così come nei rapporti di lavoro parasubordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c., il legislatore postula che “il rapporto di lavoro possa essere di natura autonoma, soltanto che, in presenza di determinate caratteristiche concorrenti, ritiene necessario assoggettarlo alla disciplina di tutela propria del lavoro subordinato”. Ed elemento che connota la disciplina di cui al citato art. 2, anche rispetto alla parasubordinazione, è – in concorso con la continuità e con il carattere personale della prestazione lavorativa – il requisito dell'etero-organizzazione. Quest'ultimo, infatti, “è apprezzato dal legislatore come idoneo a distinguere l'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro autonomo (a cui si riferiscono le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 n. 3), c.p.c., assoggettate solo al rito del lavoro in considerazione della c.d. parasubordinazione in cui si traducono) dall'ambito di disciplina (sostanziale) del lavoro subordinato, che ricomprende non soltanto i rapporti di lavoro qualificabili come subordinati, ma altresì quelli giuridicamente di lavoro autonomo che tuttavia risultino connotati dall'etero-organizzazione, oltre che dalla continuità e dal carattere personale della prestazione”.

Peraltro, nel caso di specie, il carattere della continuità risultava specificamente pattuito fra la piattaforma e i riders, essendo stato accertato che i contraenti hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e, appunto, continuativa.

Il requisito dell’etero-organizzazione

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e ribadito dalla sentenza di merito, l’etero-organizzazione, ai fini della riconduzione del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, si realizza quando il committente determina unilateralmente tempi, luoghi e modalità di esecuzione, anche tramite strumenti digitali o algoritmici

La sentenza precisa, nel solco di Cass. n. 1663/2020, che il riferimento "ai tempi e ai luoghi di lavoro" è stato inteso come meramente esemplificativo, “come dimostrato dall'uso dell'avverbio "anche" da parte del legislatore e dalla successiva soppressione dell'inciso "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" ad opera del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128”.

La sentenza conclude quindi che “possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”.

Pertanto, conclude la Corte, i riders hanno diritto all’applicazione delle norme di tutela del lavoro subordinato, comprese quelle retributive e previdenziali, pur restando formalmente collaboratori autonomi

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