Responsabilità sanitaria: quale risarcimento nel caso di danno a genesi multifattoriale?

In caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e, dunque, causato dal concorso del comportamento umano con la causalità naturale, va affermata la responsabilità dell'autore del comportamento in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, primo comma, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato al suddetto autore in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di determinazione della stessa, dovrà farsi ricorso al criterio della sua determinazione in via equitativa, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso.

Questo è il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (ordinanza n. 760 del 14 gennaio 2026) nell’ambito della responsabilità sanitaria.

I genitori di una minore, che aveva subito una grave perdita dell’udito a causa di un’infezione contratta in ambito ospedaliero, avevano chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria al risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda, escludendo la responsabilità dell'Azienda sanitaria e ritenendo non provato il nesso causale giuridicamente rilevante tra condotta e danno.

La Corte d’appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado. Richiamando, in particolare, la ctu medico legale, la Corte territoriale aveva evidenziato l’origine multifattoriale del danno, ritenendo che le cause naturali fossero state determinanti. Da tale constatazione, la Corte aveva ritenuto che fosse impossibile differenziare la quota di danno derivante dall’infezione e dalla terapia rispetto a quella ricollegabile alle cause naturali.

La Suprema Corte, invece, in accoglimento del ricorso degli originari attori, è giunta ad una diversa conclusione.

In particolare, secondo la Cassazione, la concausalità tra fattore umano e cause naturali non esclude la rilevanza causale del primo, dovendo il giudice in tal caso semmai procedere alla valutazione della diversa incidenza causale della condotta umana (ove possibile) anche con criterio equitativo, in modo tale che l'obbligo risarcitorio non ricomprenda anche le conseguenze ascrivibili alle cause naturali.

Di fronte alla concausalità, dunque – si legge nell’ordinanza - vale certamente la regola stabilita dall'art. 41, primo comma, c.p., dell'equivalenza delle cause, fermo restando che poi, ai fini della determinazione dell'obbligo risarcitorio, occorre far riferimento alla valutazione dell'incidenza del fattore umano. Né l'incertezza circa l'incidenza percentuale del fattore umano e di quello naturale, valorizzata dalla Corte territoriale – precisa la Cassazione - può assurgere a criterio di esclusione della responsabilità.

In altri termini, dunque, la regola applicabile al caso di specie è quella secondo cui “se viene processualmente accertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tra condotta umana ed evento, la domanda sarà rigettata, se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita, risolvendosi così le ipotesi di eziologia multifattoriale: una volta accertata la causalità naturale, interviene appunto il nesso di causalità giuridica a regolare e selezionare le conseguenze dannose imputabili”.

Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito aveva sovrapposto i due piani.

Affermato il principio di diritto sopra precisato, ed applicato, dunque, il criterio di determinazione equitativa del danno imputabile al fattore umano, il giudice del merito dovrà procedere secondo le modalità stabilite dalla giurisprudenza di legittimità laddove ha affermato che la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, “in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale”.

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Maria Santina Panarella
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