Responsabilità dei genitori della vittima minorenne e riduzione del risarcimento

Stefano Guadagno
15 Ottobre 2025

In tema di responsabilità dei genitori del minore, vittima di illecito, se il risarcimento del danno subito dal danneggiato è già stato ridotto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., perché lo stesso ha concorso alla causazione dell’evento dannoso, resta esclusa un’ulteriore riduzione del danno risarcibile agli eredi, salva la prova che il danneggiato abbia tenuto un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive.

Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 2025, n. 26798.

L’antefatto processuale

La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis, proposta dai congiunti di un minorenne, deceduto a seguito dell’assunzione di sostanza stupefacente, nei confronti di colui (anch’egli minorenne all’epoca dei fatti) che tale sostanza aveva venduto e dei suoi genitori.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ravvisando la responsabilità del ragazzo superstite e dei genitori, in ragione della inadeguatezza della funzione educativa svolta da questi ultimi e, d’altro canto, attribuendo anche rilevanza causale alla condotta della vittima, sotto il profilo della volontaria e consapevole assunzione della sostanza stupefacente, conseguentemente riducendo il risarcimento del danno, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.

La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame proposto dal responsabile del fatto e dai suoi genitori, accogliendo altresì l’appello incidentale del padre della vittima, riconoscendogli il danno iure proprio.

Hanno ricorso per cassazione i soccombenti.

L’applicabilità dell’art. 1227, primo comma, c.c. e la riduzione del risarcimento

I ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione della condotta del danneggiato alla stregua del secondo comma dell’art. 1227 c.c., ritenendo doversi addebitare interamente l’evento alla vittima, che volontariamente ha assunto la sostanza stupefacente, unitamente ad alcool e cocaina.

La sentenza in commento ribadisce il principio secondo cui “l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza” (Cass. n. 1165 del 2020).

Pertanto - riguardando l’art. 1227, co. 1, prima parte, c.c. l’accertamento del nesso di causalità materiale -l’eventuale contributo causale della vittima, anche ai fini della riduzione del risarcimento, “è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo”. Conseguentemente, la “riduzione proporzionale del danno in ragione dell'efficienza concausale della condotta del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa”. La Corte aggiunge che la riduzione “deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti”.

L’ulteriore riducibilità del risarcimento per culpa in educando o in vigilando dei genitori della vittima

I giudici di merito hanno escluso una ulteriore riduzione del risarcimento in ragione del concorso di colpa dei genitori della vittima per culpa in educando e in vigilando, ritenendo che il concorso di colpa del danneggiato andasse valutato oggettivamente, a prescindere non solo dagli stati soggettivi ma anche dalla vigilanza da parte dei genitori - e dunque dalla responsabilità di terzi - per l'omesso controllo della vittima, diciassettenne all'epoca dei fatti.

I ricorrenti hanno censurato tale conclusione sostenendo che “il risarcimento iure proprio dei genitori del minore deceduto andrebbe due volte ridotto, in base a due diversi titoli, ex art. 1227 per essere il danno stato causato anche dalla vittima, ed ex art. 2048 in quanto imputabile alla loro responsabilità vicaria”.

La sentenza in commento muove dal richiamo al principio secondo cui “una volta stabilito che il concorso della condotta concorrente della vittima minorenne che non commetta un autonomo illecito deve essere preso in considerazione, ex art. 1227 I comma c.c., ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento dei danni reclamati iure proprio dai genitori, l'ulteriore accertamento avente ad oggetto la sussistenza della loro colpa concorrente ex art. 2048 c.c. al fine di far derivare la (ulteriore) riduzione del danno risarcibile diviene irrilevante, dato che l'eventuale culpa in educando ovvero in vigilando verrebbe a coprire, per altro verso, quel medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 cod. civ.”.

Sviluppando questi rilievi, la Corte rileva che l’art. 2048 c.c. configura la responsabilità dei genitori della vittima solo qualora il fatto a quest’ultimo imputabile, e che ha concorso alla causazione dell’evento dannoso, sia illecito.

La condotta del minore che ha acquistato, e poi assunto, la sostanza stupefacente non è illecita sul piano civilistico (o penalistico). Pertanto, il risarcimento dei danni iure proprio dovuti ai genitori della vittima potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., se “quel danno è stato (in parte) materialmente causato dalla condotta del figlio deceduto”, ma non potrà subire una ulteriore riduzione, ex art. 2048 c.c., “se (come nella specie) la condotta del minore non abbia rivestito il carattere della illiceità”.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La sentenza in commento ha dunque concluso che “se il risarcimento del danno subito iure proprio dal danneggiato minorenne o comunque incapace è già stato ridotto, sulla scorta del primo comma dell'art. 1227 c.c., perché lo stesso ha concorso alla causazione dell'evento dannoso, l'eventuale ulteriore riduzione, nei confronti degli eredi, per la loro culpa in vigilando o in educando, potrà aversi solo se si appura che il danneggiato ha tenuto un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità”.

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