Quando può essere escluso l’assorbimento del superminimo?

Il superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento. Ne consegue che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

In questo senso si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione (da ultimo, ord. 5 maggio 2025, n. 11771), sottolineando che l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito.

Secondo la Suprema Corte, infatti, nel rispetto del generale principio secondo il quale ogni interpretazione di atti negoziali è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata.

Nella pronuncia sopra citata, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sollevate, in quel caso, dalla Società in quanto volte a criticare una interpretazione della volontà negoziale in ordine alla sussistenza di pattuizioni che derogassero alla regola generale dell'assorbimento, mediante un'esegesi, appunto, meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale – a dire della Cassazione - aveva ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente, invece, dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale.

Secondo la Cassazione, si tratterebbe di un'interpretazione plausibile e rispettosa dei criteri ermeneutici, avendo i giudici d'appello evidentemente considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi. In altre parole, la Corte territoriale aveva interpretato restrittivamente la previsione secondo la quale il superminimo era assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi, ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio.

Altri articoli di 
Maria Santina Panarella
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram