In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, comma 2, c.c.., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione (ord., 9 giugno 2026, n. 18722).
Il ricorrente aveva venduto la propria autovettura ed il compratore gli aveva consegnato un assegno per il pagamento del prezzo. Assunte informazioni presso la propria Banca circa la copertura del mezzo di pagamento, il venditore aveva provveduto a formalizzare il trasferimento della proprietà del veicolo, ma, successivamente, era emerso che l’assegno era stato falsificato. Il cliente aveva allora convenuto in giudizio la Banca negoziatrice e, premettendo di aver ricevuto informazioni circa la sicura copertura del titolo, poi rivelatesi infondate, aveva chiesto al giudice la condanna dell’istituto al risarcimento del danno, pari al prezzo pattuito per il veicolo.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che l’attore non avesse fornito la prova del fatto che la Banca, attraverso un proprio dipendente o preposto, avesse assunto la specifica obbligazione della copertura dell’assegno.
La Corte d’Appello, innanzi alla quale era stata impugnata la pronuncia, aveva respinto l’appello sulla base dell’assunto secondo il quale l'erronea informazione circa la copertura del mezzo di pagamento non era provenuta dalla banca, ma dall'istituto emittente, che, secondo lo stesso attore, aveva confermato telefonicamente la copertura specifica dell'assegno negoziato, per cui la Banca, dopo aver assunto tale chiarimento, l’aveva riferita al cliente senza aggiungere o togliere alcunché.
Nell’accogliere il ricorso del cliente, la Corte di Cassazione ha rilevato che la verifica sottesa alla comunicazione è essenzialmente dedicata ad indagare la veridicità del titolo, stante l'impossibilità giuridica che l'assegno circolare, caratterizzato dalla precostituzione della provvista, sia scoperto. La banca cui sia richiesta la verifica di bene emissione dell'assegno è, dunque, tenuta a compiere la necessaria indagine nel modo più approfondito possibile, alla stregua del canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° co. c.c.
Già in precedenza la Cassazione aveva precisato che l’istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell’attività bancaria.