Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa ai limiti del giudicato della sentenza che accerta l’illegittimità del licenziamento (ord. 22 luglio 2025, n. 20572) in un caso in cui era intervenuto un secondo provvedimento espulsivo.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice, condannando quest’ultima a restituire quanto percepito in esecuzione del provvedimento monitorio.
La pretesa azionata in via monitoria era fondata su una precedente sentenza, confermata in appello, con la quale il licenziamento era stato dichiarato illegittimo, con le conseguenze ex art. 18 l. 300/1970. Le somme richieste riguardavano il trattamento economico dal licenziamento, detratto quanto già percepito in relazione a tale periodo.
La Corte di merito aveva ritenuto, in sintesi, che il giudizio presupposto, avente ad oggetto l’illegittimità del licenziamento intimato, non avesse accertato con efficacia di giudicato, come invece sostenuto dalla lavoratrice, l'insussistenza di fatti estintivi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'estinzione connessa al secondo licenziamento, non impugnato dalla lavoratrice; ciò in quanto il secondo licenziamento, fondato su diversa causa o motivo, era del tutto autonomo dal primo e la verifica dell'effetto estintivo connesso al secondo recesso datoriale non costituiva il presupposto logico- giuridico ineludibile dell'accertamento giudiziale relativo al primo licenziamento. Questo escludeva la configurabilità di un giudicato implicito sul punto con la conseguenza che il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno doveva essere contenuto limitatamente al periodo di persistenza giuridica del rapporto e, quindi, al periodo intercorso fra il primo ed il secondo licenziamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per violazione del giudicato implicito scaturente dalla errata interpretazione del giudicato esterno.
La Corte di Cassazione, nel rigettare le tesi della lavoratrice, ha ribadito che, nella corrente interpretazione giurisprudenziale, si ricorre all'espressione giudicato implicito per designare quella particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione; il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e, inoltre, che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata.
Il giudicato non si estende, quindi, ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, ma esige che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile; tale rapporto viene meno quando la questione che si vuole implicitamente risolta abbia una propria autonomia ed individualità, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto.
Nel caso di specie, secondo la Corte, è da escludere che la statuizione di reintegrazione nel posto di lavoro disposta in sede giudiziale quale conseguenza della accertata illegittimità del primo licenziamento abbia comportato, quale suo indissolubile presupposto logico-giuridico, l'accertamento della giuridica persistenza del rapporto di lavoro e quindi della insussistenza di fatti idonei a determinarne l'estinzione; l'ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ex art. 18 legge n. 300/70, costituisce una condanna (generica) del datore di lavoro all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e contiene altresì l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al momento in cui è stato intimato. Tale accertamento, però, non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso.
Ne consegue che, ove sia intervenuto, nelle more del giudizio, e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato, il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto e quindi travolga anche l'accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell'idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto.