Una recente ed interessantissima decisione della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla tutela dei consumatori in relazione agli obblighi informativi incombenti sul produttore di smartphone (ordinanza 24 luglio 2026, n. 24015).
La Suprema Corte ha affermato che, in presenza di omessa o insufficiente informazione sui rischi da radiofrequenze degli smartphone, la responsabilità civile del produttore non si esaurisce nella prospettiva risarcitoria, ma svolge una funzione preventiva di governo del rischio, imponendo al giudice - in forza del principio di effettività della tutela e dello iura novit curia - di considerare, oltre al risarcimento, rimedi specifici di tipo inibitorio e di reintegrazione in natura, quali la condanna all'integrazione o correzione delle avvertenze, l'adozione di strumenti informativi digitali periodici e la fornitura di accessori idonei a ridurre l'esposizione, al fine di evitare la reiterazione della condotta lesiva e proteggere in via anticipata il diritto alla salute e all'autodeterminazione.
La vicenda
L’originaria attrice aveva premesso di aver acquistato un dispositivo mobile iPhone e di averne fatto un uso intensivo quantificato in oltre un’ora al giorno di conversazione e circa cinque/sei ore di connessione dati anche in condizioni di scarsa ricezione (in auto e in treno) e in prossimità di soggetti minori. Ella aveva dedotto di aver acquisito consapevolezza dei potenziali rischi per la salute derivanti dalle radiofrequenze emesse dal cellulare nel febbraio 2018 (due anni dopo l’acquisto), a seguito della consultazione di una ricerca dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro nella quale si prospettava una correlazione tra l'esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e l'insorgenza di patologie tumorali a lungo termine. L’attrice aveva così convenuto in giudizio la Società che aveva prodotto lo smartphone al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati in conseguenza della violazione del proprio diritto all’autodeterminazione. In particolare, la ricorrente aveva riferito che il produttore non aveva fornito avvertenze specifiche, visibili ed inequivoche, circa i rischi derivanti dall’uso prolungato del cellulare, circa la maggiore vulnerabilità dei bambini nonché in ordine all’emissione continuativa di onde elettromagnetiche anche in stato di stand-by.
La ricorrente aveva contestato alla Società di essere inadempiente ex art. 1218 c.c., di aver violato il principio di precauzione ex art. 191 TFUE, così come gli obblighi di sicurezza dettati dall'art. 104 Cod. Cons. e di avere conseguentemente subito la lesione del proprio diritto di autodeterminarsi e di compiere una scelta di consumo consapevole, asserendo che, se avesse conosciuto i rischi delle radiofrequenze emesse dal suo telefono cellulare, avrebbe fatto dello stesso un uso diverso, non lo avrebbe usato in prossimità delle figlie minorenni, né l'avrebbe tenuto addosso o vicino al cuscino nelle ore notturne.
La decisione della Corte
I giudici di merito avevano respinto le domande muovendo dall’assunto secondo il quale il principio di precauzione sarebbe confinato nella sfera pubblicistica, risultando inidoneo a spiegare effetti nei rapporti tra privati.
La Corte di Cassazione ha invece accolto le censure mosse della ricorrente premettendo che l’errore della Corte d'Appello non risiedeva nell'avere negato l'immediata applicabilità del principio di precauzione in quanto tale, quanto “nell'avere omesso di verificare se l'ordinamento, attraverso le norme interne immediatamente precettive in materia di sicurezza dei prodotti, di diligenza professionale nonché di buona fede o correttezza imponga al produttore obblighi informativi e di cautela idonei a governare il rischio, sicché la precauzione si sostanzia non già in autonoma fonte dell'obbligo ma in un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto di obblighi positivamente previsti”. In sintesi, la Corte territoriale sarebbe giunta a tale decisione senza un effettivo vaglio critico del quadro normativo e giurisprudenziale come emergente dai principi elaborati in materia di sicurezza dei prodotti, sicurezza, esposizione a campi elettromagnetici e diligenza professionale dell’operatore qualificato.
La Corte ha dapprima rammentato che la nozione di prodotto sicuro non si esaurisce nella verifica che esso risulti conforme a standard tecnici o che sia presente la marcatura CE, poiché tali parametri individuano una soglia minima di sicurezza, ma non esauriscono il contenuto degli obblighi gravanti sul produttore, la nozione di prodotto difettoso non coincidendo con la sola difformità costruttiva o con il mancato rispetto delle regole tecniche di settore ma ricomprendendo anche la mancanza o il difetto di informazione, allorché il bene, pur conforme agli standard, sia privo delle istruzioni e delle avvertenze necessarie a prevenire rischi non immediatamente percepibili dal consumatore.
Più in generale, la Cassazione ha escluso che la gestione del rischio possa essere subordinata all’esistenza di certezze scientifiche, facendo discendere dal principio di precauzione il parametro di valutazione degli obblighi di protezione.
Con particolare riferimento al rischio oncogenico derivante dall'esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche – ricorda la pronuncia - la questione del deficit di informazione al riguardo era stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità laddove aveva evidenziato che l'incertezza scientifica non equivale a irrilevanza giuridica del rischio e non legittima, di per sé, un atteggiamento attendista: “quando il rischio non è escluso e l'esposizione presenta caratteri tali da renderlo apprezzabile, l'ordinamento ammette, e richiede, condotte di governo del rischio”.
La tesi di fondo di tale orientamento è quella della sussistenza di una presunzione di esclusione dell'illiceità delle propagazioni immesse e della loro non pericolosità là dove esse risultino rispettose dei limiti stabiliti dalle norme generali e speciali di settore.
Il principio applicato dalla Cassazione
La Cassazione ha richiamato anche alcune pronunce della Corte di Giustizia nell’ambito delle quali, in termini di riduzione del rischio, è stato affermato è il c.d. principio ALARA (as low as reasonably achievable), che rappresenta “il criterio attraverso il quale l'ordinamento governa i rischi derivanti dall'esposizione a fattori potenzialmente nocivi, anche in assenza di una piena certezza scientifica circa la loro pericolosità”. Tale principio, secondo la Cassazione, imponendo di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, compatibilmente con l’uso de prodotto e con le conoscenze scientifiche disponibili, non presuppone l’accertamento di una nocività certa, ma si fonda proprio sulla plausibilità scientifica del rischio e sull’esigenza di prevenirne la possibile concretizzazione.
| Il dovere di ridurre l'esposizione al rischio - anche attraverso misure informative- si è ritenuto operante ancor prima dell'accertamento del danno, quale strumento di tutela anticipata della salute. E, secondo la Cassazione, è in questa cornice che il principio ALARA assume rilievo centrale anche nel caso affrontato. L'applicazione del principio ALARA si traduce nell'obbligo di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento. |
Anche ammettendo che persistano dubbi sull'operatività del principio di precauzione nei rapporti interprivati, risolvendosi in criterio sistematico di valutazione del rischio e in parametro di orientamento dell'assetto normativo che l'ordinamento recepisce e traduce in obblighi specifici, la Corte d'Appello aveva del tutto omesso di accertare se, alla luce delle norme vigenti e del parametro della diligenza professionale, l'ordinamento imponesse alla Società di rendere edotto il consumatore della sussistenza dei rischi specifici derivanti dalle onde elettromagnetiche emesse dal telefono cellulare.
Il raccordo tra il principio di precauzione e i rapporti privati della vita comune di relazione è invece assicurato dalla diligenza professionale ex art. 1176, 2 co., c.c. L'operatore qualificato – si legge - non è tenuto soltanto all'osservanza delle prescrizioni tecniche minime, ma deve adottare tutte le misure prudenziali e informative che, secondo un giudizio ex ante, risultino necessarie o anche solo opportune per evitare di cagionare danni alla salute dell'utente.
Acclarato che l'esposizione alle radiofrequenze è considerata dall'ordinamento un rischio meritevole di tutela preventiva attraverso l'informazione, gli obblighi informativi gravanti sul produttore risultano conseguentemente accresciuti.
Inoltre, secondo la Cassazione, la conclusione raggiunta dal giudice d'appello risulta ancor meno condivisibile ove si consideri che gli artt. 6 e 104 Cod. Consumo hanno natura immediatamente precettiva, costituendo fonte primaria di tutela del consumatore, senza necessità di ulteriori norme di dettaglio.
La risarcibilità della lesione del diritto all’autodeterminazione
| Particolarmente interessante è il passaggio della motivazione nell’ambito del quale la Cassazione ha affermato che la perdita della possibilità di compiere scelte può ben costituire una conseguenza immediata e diretta dell'omissione informativa, risultando in tal caso l'uso del bene svolto in condizioni di inconsapevolezza forzata del rischio. |
| In tale prospettiva, il pregiudizio non consiste in una mera affermazione postuma di scelte ipotetiche, bensì “nella compromissione attuale e irreversibile del processo di autodeterminazione, che si è consumata nel momento stesso in cui la ricorrente ha utilizzato il dispositivo senza essere posta in condizione di valutare, gestire e ridurre consapevolmente l'esposizione al rischio”. |
La tutela preventiva
La Corte ha poi dato atto che, fin dall’atto introduttivo, l’attrice aveva dedotto la violazione di un obbligo giuridico attuale ed aveva domandato una tutela che, per sua natura, si collocava sul piano preventivo.
Una volta accertato il contra ius, la questione non si esauriva nella risarcibilità del pregiudizio, ma investiva la necessità di rimuovere o neutralizzare gli effetti di una condotta illecita esponente il consumatore a un rischio per la salute senza gli strumenti informativi minimi per gestirlo. In altre parole, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la possibilità di individuare rimedi diversi e ulteriori rispetto alla sola tutela risarcitoria, idonei a presidiare l'interesse leso.
In particolare – secondo la Cassazione – il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la condanna del produttore a un facere specifico, quale l'inserimento o l'integrazione o la correzione dell'informazione fornita di avvertenze (più) stringenti; l'adozione di strumenti idonei a richiamare periodicamente l'attenzione dell'utente sull'esposizione prolungata al rischio, anche mediante avvertenze digitali immediate e reiterate (quali notifiche o messaggi a comparsa all'avvio o durante l'utilizzo del dispositivo); la fornitura di accessori idonei a consentire l'utilizzazione del bene in condizioni di maggiore sicurezza.