È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la legge 25 giugno 2026, n. 112 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 aprile 2026 n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale (ne avevamo parlato in Approvato dal CDM il Decreto Lavoro).
Le disposizioni sono entrate in vigore il 28 giugno 2026.
La conversione ha introdotto una definizione espressa di “trattamento economico complessivo” come parametro per verificare la conformità della retribuzione all’articolo 36 Cost., con la precisazione (art. 7) che questo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Viene poi disciplinato il rinnovo dei contratti collettivi nazionali: le parti stipulanti devono prevedere procedure che assicurino regolarità nei rinnovi e copertura economica nel periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del nuovo accordo (art. 10). Se il rinnovo non interviene entro i primi nove mesi dalla scadenza e non vi sono diverse pattuizioni, le retribuzioni sono adeguate in via di anticipazione forfettaria alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati, nella misura del 50%.
Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi e in quelli che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN, la misura dell’adeguamento è rimessa alla contrattazione collettiva, comunque entro il limite del 50% dello stesso indice.
Il decreto prevede anche una serie di incentivi all’occupazione (bonus donne, bonus giovani, bonus zes) (artt. 1 - 4) e di misure di contrasto al caporalato digitale. Sono ampliate, a quest’ultimo riguardo, le tutele dei lavoratori delle piattaforme, mediante anche l’introduzione di una presunzione di lavoro subordinato “quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, …, salva prova contraria” (art. 12).