La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato, all’unanimità, inammissibile il ricorso presentato nell’ambito della causa Vendrame and Others v. Italy (n. 47565/22). Come si evince dal comunicato stampa pubblicato il 9 aprile 2026 sul sito ufficiale della Corte, la domanda riguardava l’imposizione di restrizioni all’uso del suolo su appezzamenti privati di proprietà a causa dell’incorporazione del terreno in una riserva naturale appena istituita.
In particolare, i ricorrenti erano proprietari di terreni che erano stati utilizzati per anni per attività forestale e, in particolare, per la raccolta di pioppi; ogni piantumazione dei boschetti aveva richiesto l’autorizzazione preventiva dell’amministrazione locale per verificare la compatibilità con le disposizioni urbanistiche. Nel 2007, però, la Regione aveva istituito una zona protetta naturale e, nell'ottobre 2011, la richiesta di autorizzazione presentata dai ricorrenti al comune per il reimpianto di un boschetto di pioppi era stata respinta per incompatibilità con la nuova classificazione del terreno.
I proprietari avevano così avviato un procedimento per contestare l'incorporazione del terreno nella riserva naturale, sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto alcun indennizzo per tali restrizioni che, a loro dire, equivalevano ad una forma di espropriazione. I giudici nazionali avevano respinto la domanda, rilevando che le restrizioni non davano luogo a un diritto all'indennizzo, in quanto non erano state imposte con l'intento di espropriare il terreno e che, inoltre, risultavano disponibili altre forme di compensazione.
Nella decisione– disponibile solo in lingua inglese - la Corte ha riconosciuto che le restrizioni avevano effettivamente interferito con il godimento pacifico dei proprietari sebbene questi non fossero stati privati della proprietà. Tuttavia, secondo la Corte, l’interferenza aveva una base giuridica ed era mirata a proteggere l’ambiente, obiettivo che era nell’interesse generale. Nell’ambito dell’attuazione delle politiche di protezione ambientale, secondo la Corte, lo Stato potrebbe dover intervenire nel controllo sull’uso della proprietà. La giurisprudenza della medesima Corte ha costantemente affermato che la mancanza di compensazione non è sufficiente a costituire una violazione dell’art. 1 del Protocollo. In ogni caso – ha osservato la Corte – i ricorrenti avevano avuto accesso ad alcune indennità per più di dieci anni dopo la creazione dell’area protetta.
Tenendo in particolare conto del margine di discrezionalità dello Stato nell'ambito delle politiche di tutela ambientale, la Corte ha così ritenuto che fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse generale e il diritto dei ricorrenti di decidere come utilizzare i propri terreni.