Prodotto difettoso nelle vendite a catena: quali azioni può intraprendere il consumatore?

Nel caso di prodotto difettoso, quali azioni può intraprendere il consumatore? Questi può agire indifferentemente nei confronti del venditore e del produttore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (21 luglio 2025, n. 20460). In quel caso, l’acquirente di un’autovettura aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna alla restituzione del corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro subito a causa di un difetto allo sterzo.

Nel costituirsi in giudizio, la società aveva dedotto di essersi limitata a vendere l’auto ed aveva chiamato in causa la casa produttrice. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’attrice; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal venditore, aveva escluso la condanna al risarcimento dei danni. La società venditrice aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando la violazione dell’art. 131 cod. cons., con ricorso ora accolto dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha dapprima ricordato che la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente responsabili, per aver dato causa, con una propria condotta commissiva od omissiva, all'esistenza del difetto di conformità medesimo.

Presupposti della domanda di regresso sono:

i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;

ii) la rivendita del bene al consumatore finale;

iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore.

In altre parole, nelle mani del venditore intermedio deve essere pervenuto un bene affetto da quei vizi di cui si è doluto il consumatore. In caso contrario, se il venditore intermedio ha consapevolmente acquistato dal venditore precedente un bene affetto da vizi e lo ha rivenduto senza alcun riferimento alla presenza di detti vizi, il medesimo ne risponde nei confronti dell'acquirente finale, ma non può lamentare alcun inadempimento nei confronti del venditore precedente, non potendo pertanto agire in regresso/rivalsa nei suoi confronti.

Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale che il venditore finale fa valere nei confronti del suo dante causa.

Il primo venditore è responsabile nei confronti del venditore intermedio oltre a poter essere chiamato a rispondere a titolo di illecito nei confronti del compratore finale del danno da questi sofferto in dipendenza di vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva errato ad addossare al venditore finale la prova che il difetto di conformità fosse imputabile alla società chiamata in causa. Secondo la Cassazione, la Corte di merito non aveva correttamente individuato il tipo di azione esercitata dal venditore finale e il tipo di responsabilità del suo dante causa, sovrapponendo i profili di responsabilità del venditore finale nei confronti dell'acquirente finale con i profili di responsabilità del produttore nei confronti del venditore finale, muovendo dall'assunto che quella del venditore finale verso il proprio dante causa fosse la stessa azione risarcitoria che il consumatore avrebbe potuto spiegare nei confronti del produttore.

Pur ricorrendo un rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo all'azione di cui all'art. 131 cod. consumo, deve invero escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista. Ne discende che il consumatore non è legittimato ad agire indifferentemente a titolo contrattuale nei confronti dell'uno o dell'altro.

La Suprema Corte ha così ribadito che, nelle vendite a catena, il consumatore può esperire due rimedi:

a) l'azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori; nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, infatti, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio;

b) l'azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Orbene, atteso che nelle c.d. vendite a catena ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, senza che tra l'azione principale e il rapporto obbligatorio alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza, i vizi del bene venduto rilevano nel contratto intercorso tra la consumatrice e la società venditrice ed anche nel contratto intercorso tra quest'ultima e la società produttrice.

In materia di responsabilità dei produttori, si richiama altresì La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore.

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Maria Santina Panarella
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