La disciplina della prescrizione dei contributi è in contrasto con la normativa europea? La parola alla CGUE

Stefano Guadagno
30 Aprile 2025

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 marzo 2025 ha rinviato alla CGUE la questione se la disciplina della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi si ponga in contrasto con la normativa europea, limitando eccessivamente la tutela del lavoratore.

Il caso

Il lavoratore agisce in giudizio per il versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni non versate, a seguito della costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società appaltante in conseguenza dell’accertamento di una interposizione irregolare di manodopera.

L’INPS ha provveduto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, co. 9, Legge n. 335 del 1995.

In via subordinata il ricorrente ha chiesto la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della Legge n. 1338 del 1962 ovvero il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 c.c.

La normativa europea

Il Tribunale muove dalla illustrazione della disciplina dell’Unione Europea.

In particolare, l’art 2 della direttiva 91/533/Cee prevede che “il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore subordinato cui si applica la presente direttiva, in appresso denominato «lavoratore», gli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro. 2. L'informazione di cui al paragrafo 1 riguarda almeno gli elementi seguenti :…. l'importo base iniziale, gli altri elementi costitutivi e la frequenza di pagamento della retribuzione a cui ha diritto il dipendente”.

La direttiva 91/533/CEE è stata abrogata a decorrere dal 1° agosto 2022 dalla direttiva 2019/1152 ma l’art. 24 precisa che i riferimenti alla direttiva abrogata “si intendono fatti alla presente direttiva” e comunque nulla ha mutato con riferimento al documento di assunzione ed alla retribuzione (art. 4 e considerata 20).

Il Giudice chiarisce che lo Stato membro non è tenuto solo ad assicurare la consegna del documento di assunzione ma deve “garantire la tutela dei diritti indicati o che devono essere indicati nel documento di assunzione”.

Ritiene quindi il Tribunale di Napoli che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE sentenza 17 aprile 1997, causa C-147/95), debba attribuirsi alla pensione la natura di retribuzione differita poiché dipende “dai versamenti effettuati che sono proporzionali alla retribuzione percepita per gli anni di lavoro ed è dunque determinata in maniera assolutamente prevalete rispetto alla durata del rapporto di assicurazione ed ai contributi versati”. Pertanto, in ossequio alla Direttiva 91/533, lo Stato è tenuto a garantire l’effettività del diritto alla pensione.

La normativa interna e il diritto vivente italiano

Ai sensi dell’art. 2116 c.c. il lavoratore ha diritto alle prestazioni pensionistiche “anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.

La Cassazione ha più volte chiarito che non è prevista in favore dell’assicurato un’azione volta a condannare l’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva fino alla maturazione del diritto al versamento della pensione (così, tra le tante, Cass. sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 701; Cass., 11 settembre 2023, n. 26248).

Come rileva l’ordinanza in commento, i crediti previdenziali (ante quinquennio) si prescrivono nella generalità dei casi “perché il termine decorre anche nel corso del rapporto di lavoro, la cui pendenza non ne sospende il decorso (come invece accade a fini retributivi e per i diritti contrattuali) ed il lavoratore non può interromperne il decorso ma solo agire in giudizio convenendo il datore di lavoro e l’Ente previdenziale”.

Pertanto, “in caso di mancata costituzione in giudizio dell’INPS o di mancata rivendicazione da parte dell’INPS del pagamento dei contributi oppure in caso di mancata azione di riscossione da parte dell’INPS, il lavoratore italiano potrebbe vedere prescriversi i contribuiti quand’anche avesse avuto la forza di agire – mentre lavora per lo stesso datore - convenendolo in giudizio insieme all’INPS: sembra quindi che nulla egli possa fare per scongiurare questo esito pregiudizievole”.

Ove l’ente previdenziale non si attivi nei confronti del datore di lavoro e lasci decorrere il termine di prescrizione, al lavoratore residuano solo due possibilità:

  • agire per il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2116 c.c.;
  • surrogarsi al datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13, l. n. 1338/1962.

Tali azioni potranno essere esperite, però, a lunga distanza di tempo dall’omesso versamento dei contributi “dovendo il lavoratore attendere che con la richiesta di pensionamento si produca il danno derivante dall’omesso versamento contributivo”.

Dunque, alla luce della disciplina vigente, il lavoratore – da un lato – vede decorrere il termine di prescrizione nel corso del rapporto e – dall’altro lato – non può agire per ottenere il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (se non per effetto della costituzione dell’INPS o della rivendicazione da parte della stessa).

Questa interpretazione normativa, che agevola la prescrizione del credito contributivo, con conseguenze sulla misura della pensione (che può considerarsi retribuzione differita) si pone, peraltro, in netto contrasto con la diversa disciplina del termine prescrizionale delle retribuzioni ordinarie che, per consolidata giurisprudenza, non decorre in costanza di rapporto (v. Corte Cost., 10 giugno 1966, n. 63 e, con riguardo agli effetti della normativa di cui alla L. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, v. Cass., 6 settembre 2022, n. 26246).

Dunque, “nell’attuale ordinamento interno il lavoratore può far valere i crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro entro il termine prescrizionale quinquennale dalla cessazione del rapporto di lavoro e non è obbligato ad agire in giudizio nel corso del rapporto di lavoro; di contro deve necessariamente agire in giudizio nel corso del rapporto di lavoro per ottenere il versamento contributivo (ma sempre a condizione che si costituisca in giudizio l’INPS e rivendichi il diritto al versamento).

Rileva, invece, il Tribunale che il metus in cui versa il lavoratore nel corso del rapporto – alla base della sospensione del termine di prescrizione del credito retributivo –sussiste, a maggior ragione, per i contributi che “influiscono sul diritto a pensione che potrà ottenere solo al momento della maturazione del diritto a pensione”.

I quesiti sottoposti alla CGUE

Il Tribunale di Napoli, sulle premesse sopra delineate, chiede alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

1) “se i diritti indicati dall’art. 8 della direttiva 91/533/Cee, la cui tutela lo Stato membro deve assicurare, siano costituiti dal solo diritto a ricevere il documento di assunzione di cui all’art. 2 della stessa Direttiva ovvero dai diritti che devono essere indicati nel documento stesso e, specificamente, la retribuzione”.

2) In ipotesi la Corte di giustizia dovesse rispondere affermativamente al primo quesito “se, nel contesto descritto, la pensione di cui godrà il ricorrente, dipendendo dalla contribuzione versata proporzionale alla retribuzione goduta ed agli anni di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria costituisca, per gli iscritti del settore privato, retribuzione differita ai sensi dell’art. 2 della direttiva 91/533/Cee”.

3) In ipotesi di risposta positiva ai primi due quesiti “se anche il diritto del lavoratore al versamento contributivo, che influenza in misura decisiva il diritto e la misura dell’assegno pensionistico, ricada nell’ambito di tutela dell’art. 8 della direttiva 91/533/Cee”.

4) In caso di risposta positiva ai precedenti quesiti “se l’art. 8 della direttiva 91/533/Cee osti alla circostanza che il lavoratore sia obbligato, nel corso del rapporto di lavoro, a convenire in giudizio il datore di lavoro, oltre che l’INPS, per richiedere il versamento dei contributi, al fine di evitare la prescrizione dei propri diritti, ma che tali diritti dipendano dalla esclusiva volontà dell’INPS di costituirsi nel giudizio e di richiedere il pagamento del credito, a differenza di quanto avviene per la retribuzione ordinaria e ciò anche quando non abbia una protezione sufficiente avverso un licenziamento illegittimo, rischiando in tal modo il licenziamento ovvero la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro tutelato dalla direttiva 2008/104/Ce”.

5) In ipotesi di risposta positiva ai quesiti che precedono quali siano gli strumenti a disposizione del giudice del rinvio pregiudiziale ed in specie “se la parificazione del regime prescrizionale dei contributi e delle retribuzioni possa ritenersi misura sufficiente a soddisfare gli obblighi di cui all’art. 8 della direttiva 91/533/Cee”.

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