Personale scolastico: l’età massima lavorativa deve tenere contro dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita

Con sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 la Corte Costituzionale ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che “il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “non oltre il settantesimo anno di età” e non, invece, “non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia”.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico ad essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagraficaminima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Trattandosi di una “eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, che ha lo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale, nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall’art. 38, secondo comma, Costituzione”, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio, che non sia correlata al progressivo adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia agli incrementi della speranza di vita, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

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Maria Santina Panarella
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