La Commissione Europea, in data 20 luglio 2026, ha adottato le Linee Guida dirette a definire l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di sistema di IA a norma dell’art. 50 dell’IA ACT.
Gli obblighi di trasparenza previsti da tale norma sono entrati in vigore il 2 agosto 2026. Gli orientamenti pubblicati dalla Commissione (qui i vari approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale) mirano ad offrire orientamenti pratici alle autorità competenti, nonché ai fornitori e deployer di sistemi di IA al fine di garantire, appunto, il rispetto dei suddetti obblighi.
In particolare, come ricorda la Commissione, l’art. 50 citato stabilisce gli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli utilizzatori di determinati sistemi di intelligenza artificiale, inclusi i sistemi di intelligenza artificiale generativa e interattiva e i deepfake.
I fornitori devono infatti:
Chi implementa sistemi di intelligenza artificiale deve informare gli individui quando sono esposti a:
Le linee guida chiariscono la nozione di "fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale", definendo aspettative precise in merito agli obblighi di trasparenza che si applicano a ciascuna parte interessata lungo la catena. Inoltre, delineano le esenzioni, oltre a contenere diversi esempi pratici.
Le linee guida spiegano altresì come dimostrare la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge sull'IA, anche attraverso l'adesione al Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA. I fornitori e gli utilizzatori di sistemi di IA generativa che decidono di non aderire al codice dovranno dimostrare la conformità agli obblighi di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall'IA attraverso mezzi alternativi equivalenti.