Nuove prove documentali in appello: sono ammissibili? La Cassazione chiarisce alcune questioni

Roberto Lama
9 Luglio 2025

Cass. civ. sez. II, Sent. n. 17591 del 30 giugno 2025

La risposta al quesito l’ha fornita la Cassazione con la recente pronuncia n. 17591/2025.

La Suprema Corte ha innanzi tutto chiarito che l’art. 345 c.p.c. – nel ‘nuovo’ testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, convertito in L. 134/2012 –, in applicazione del principio tempus regit actum, trova applicazione quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, cioè, per l’appunto, dopo l’entrata in vigore della L. n. 134/2012, essendo irrilevante, a tal fine, il momento in cui è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Può allora essere opportuno rammentare che il comma terzo dell’art. 345 c.p.c. – come novellato nel 2012 – prevede che non possano essere prodotti nuovi documenti a meno che la parte che intende produrli non dimostri di non averlo potuto fare in primo grado per una causa alla medesima non imputabile: è pertanto venuta meno, come ulteriore ipotesi di ammissibilità di nuovi documenti, l’ipotesi che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

Premesso quanto sopra, nella pronuncia che qui brevemente si annota la Cassazione sembrerebbe però essersi contraddetta, posto che, una volta esclusa l’applicabilità del ‘vecchio’ art. 345 c.p.c. e, conseguentemente, la possibilità che nuovi documenti possano essere ammessi perché valutati ‘indispensabili’ ai fini della decisione, ha poi affermato che nel caso in cui venga contestata da una parte la dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale prodotta in appello, la medesima Corte “è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa”, con l’ulteriore precisazione per cui, pur avendo la parte l’onere di illustrare il carattere decisivo della prova di cui lamenta la mancata ammissione, tuttavia, “ove la decisività risulti dalla motivazione della sentenza impugnata”, la Cassazione “ben può rilevarla da essa sentenza, purché il ricorrente abbia allegato, sia pure in assenza di specifica articolazione espositiva, l’anzidetta qualità”.

Si tratta tuttavia di un principio di diritto che, per quanto affermato dalla stessa Cassazione nella prima parte della pronuncia, dovrebbe trovare applicazione solo in quei casi in cui entri in gioco l’art. 345 c.p.c. nella sua precedente formulazione e non, come appunto nel caso specifico, il ‘nuovo’ testo dell’art. 345 c.p.c.

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