Nella cessione del ramo di azienda rileva il consenso dei lavoratori?

Secondo il Tribunale di Ravenna, nel caso di opposizione al trasferimento da parte del lavoratore, non vi è alcun automatismo nel passaggio alle dipendenze del cessionario.

La pronuncia – senz’altro interessante ed innovativa –ha accolto la domanda di alcuni lavoratori, dissenzienti al trasferimento dei rapporti di lavoro, accertando l’inesistenza nei loro confronti della cessione dei rami di azienda e condannando la società al ripristino dei loro rapporti di lavoro (sent. 26 giugno 2025).

Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale ha preso le mosse dall’interpretazione dell’attuale versione dell’art. 2112 c.c. che, secondo il Giudice, deve muovere dal diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea. Il riferimento è, in particolare, alle direttive 77/187/CEE, 98/50/CE e 2001/23/CE, aventi lo scopo di tutelare i lavoratori a fronte del passaggio da un soggetto diverso da quello per il quale lavoravano. Come viene ricordato, in materia è stata adottata una nozione iper-estensiva di azienda e di ramo di azienda, considerando ramo d’azienda qualsiasi “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.

Dopo aver ricostruito l’evoluzione della norma codicistica e le ragioni poste alla base delle modifiche normative, la pronuncia si è soffermata su come la CGUE ha risolto la questione relativa al caso in cui i lavoratori non vogliono passare alle dipendenze del cessionario. È stato affermato, al riguardo, che la direttiva capostipite, anche se consente al lavoratore di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite col cedente, non può essere interpretata nel senso che essa obbliga il lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro col cessionario poiché “un obbligo del genere comprometterebbe i diritti fondamentali del lavoratore, il quale dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto”. Secondo la medesima Corte, la direttiva non obbliga assolutamente il lavoratore ad essere trasferito ove dissenziente e rimette agli stati membri la scelta sulle conseguenze di tale mancato passaggio sul rapporto di lavoro con la cedente, essendo ben possibile che il diritto interno preveda anche la continuazione di tale rapporto.

Da tali premesse – secondo il Tribunale - non possono che derivare conseguenze anche in ordine alla nozione di azienda rilevante ai fini della tutela dei lavoratori nel passaggio da un'impresa ad un'altra. Mentre nei casi in cui il lavoratore vuole transitare, l'estensione della nozione di trasferimento è imposta dalla direttiva (per non pregiudicare lo scopo della stessa e per non privare il lavoratore di tutele), nei casi in cui il lavoratore si oppone al passaggio, secondo la CGUE (che da questo punto di vista non modula l'ampiezza della nozione di trasferimento in base alla volontà di passare o meno del lavoratore), semplicemente non opera il trasferimento del rapporto di lavoro alla cessionaria.

Ne consegue che, in questo caso - per stabilire se in base al diritto interno vi è stato trasferimento del rapporto di lavoro - non deve aversi riguardo alla nozione iper-estesa di trasferimento di cui alla direttiva, bensì “a qualcos'altro, qualcosa che rappresenta il minimo comune denominatore del diritto interno in tema di cessione di azienda, qualcosa che – non potendo operare l'art. 2112 c.c. che è norma di recepimento del diritto comunitario e che va interpretato seguendo la ratio di quest'ultimo, in modo da evitarsi interpretazioni contro i lavoratori, nel cui interesse la direttiva è stata adottata - guarda all'art. 2555 c.c., ossia alla nozione commerciale di azienda”.

Pertanto, prosegue il Tribunale, se il principio dell'imperativa automaticità del trasferimento del lavoratore non era presente nella normativa interna preadeguamento alla normativa comunitaria e se quest'ultima è normativa di favore per il lavoratore (ed esclude, come visto, la cessione coattiva alla cessionaria e consente agli stati membri di prevedere la prosecuzione del rapporto con la cedente) ed il diritto interno va conformemente ad essa interpretata, “davvero non si comprende proprio da quale fonte possa essere derivato il principio dell'imperativa automaticità del trasferimento di ramo di azienda in danno del lavoratore che vi si oppone”.

Nel caso di specie – si legge nella pronuncia – vi sarebbero alcuni elementi che rendono evidente l’assenza di qualsiasi autonomia funzionale pregressa dell’entità ceduta, con conseguente inesistenza di una cessione di azienda. La medesima conclusione si avrebbe poi volendo applicare al fenomeno dell'esternalizzazione il diritto comunitario, ma “solo a patto che esso venisse applicato integralmente e non selettivamente”: se per il diritto euro unitario è pacifico che il dissenso dei lavoratori è idoneo a non fare scattare il passaggio automatico degli stessi da cedente a cessionario, nel caso di ramo leggero alcuna cessione può compiersi se la stragrande maggior parte dei lavoratori (come nel caso di specie) si oppone, anche giudizialmente, alla stessa.

Il Giudice ha osservato che, nella vicenda di specie, su un totale di 116 lavoratori coinvolti nel tentativo di esternalizzazione, ben 106 avevano impugnato stragiudizialmente, mentre 105 avevano proposto ricorso: dunque, oltre il 90% dei lavoratori trasferiti si era opposto giudizialmente alla cessione e, quindi, era da considerare ad essa dissenziente

Orbene, sulla base del diritto dell'U.E. così come interpretato dalla giurisprudenza costante della CGUE - secondo la pronuncia in esame - la direttiva non prescrive il passaggio coattivo alla cessionaria. Ne consegue che i lavoratori dissenzienti e che hanno impugnato la cessione non possono dirsi passati alle dipendenze della cessionaria e, quindi, il 90% dei dipendenti è rimasto estraneo alla cessione di ramo di azienda.

Da qui la messa in discussione della stessa esistenza di una cessione di ramo di azienda. Secondo il Tribunale, poiché si è trattato di un trasferimento di uno o più rami leggeri, fondati pressoché esclusivamente sulla manodopera e sul know-how dei lavoratori, laddove solo il 10% di tali lavoratori passi al cessionario, “la risposta non può che essere una ed una sola e, cioè, che non si è verificata alcuna cessione di ramo di azienda”.

In definitiva, “sotto tutte le possibili latitudini interpretative, sia che si applichi la nozione commerciale di impresa, sia che si applichi l'orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità sulle esternalizzazioni, sia che si applichino integralmente le regole europee come da ultimo evidenziato, la cessione dei lavoratori de quibus - come tutte le esternalizzazioni di lavoratori senza azienda realizzate contro il consenso degli stessi - va considerata come non avvenuta, con conseguente accoglimento del ricorso”.

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Maria Santina Panarella
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