La questione, come è noto, era stata rimessa alle Sezioni Unite (ne avevamo parlato in L’udienza a trattazione scritta è compatibile con il rito del lavoro?) ed è stata ora decisa (sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025).
Il problema è stato affrontato in relazione al testo dell’art. 127 ter c.p.c. anteriore al d.lgs. 164/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (decreto correttivo) che ha introdotto una versione della norma che si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.
Nel rispondere al quesito, le Sezioni Unite, ripercorso il contenuto e l’intento del legislatore, hanno affermato che il dato che nel complesso si desume, sia dal testo originario sia dalle modifiche successive converge verso l’inesistenza, in linea di principio, di ostacoli frapposti alla sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte nel caso in cui l’udienza sia disciplinata come udienza pubblica.
Dopo aver richiamato le contrastanti opinioni emerse (solo) in dottrina in relazione alla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, la sentenza ha rilevato che “difetterebbe di attualità affermare oggi una radicale inconciliabilità col rito del lavoro di ciò che in generale è possibile fare in ogni processo, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.” e, in punto di principio di oralità, che la norma “si presta ad un’esegesi conservativa, che cioè comporti non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale all’oralità in condivisione con le parti”.
Le previsioni del d.lgs. correttivo – secondo le Sezioni Unite – finiscono con il rappresentare “un utile sostrato” così da indurre ad affermare il seguente principio:
con riferimento all’art. 127 ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con il quale il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione con il deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni:
Per quanto riguarda, poi, il termine fissato dal Giudice entro il quale depositare le note, le Sezioni Unite hanno precisato che si tratta di un termine giudiziale che, per disciplina di legge, è da considerare perentorio solo a giorni. Pertanto, il termine dato con specificazione di orario “deve intendersi, nei giudizi ordinari, a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente”.