Nel giudizio civile di danno riassunto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è consentito formulare domande nuove?

Maria Santina Panarella
1 Settembre 2026

Nel giudizio civile di danno riassunto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è consentito formulare domande nuove.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 24599 del 10 agosto 2026) hanno così risolto il contrasto che si era registrato al riguardo nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, infatti, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande, data la natura autonoma di tale giudizio.

Per un secondo orientamento, invece, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. non possono formularsi domande nuove poiché il rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo una translatio iudicii che non vanifica la precedente fase del giudizio civile svoltasi dinanzi al giudice penale.

La Cassazione ha ritenuto preferibile il primo dei suddetti orientamenti.

Il giudizio riassunto dinanzi al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. – si legge nella pronuncia - è infatti un giudizio civile, non un giudizio penale ed ha lo scopo di accertare i fatti costitutivi dell’illecito (o dell’inadempimento), e non la responsabilità penale del convenuto.

La diversità strutturale del processo civile riassunto ex art. 622 c.p.p., rispetto a quello penale già celebrato e concluso, lo rende un giudizio nuovo e non traslato. Trattandosi di un nuovo giudizio, è allora consentito alle parti allegare fatti nuovi, formulare domande nuove e sollevare nuove eccezioni, con l’unico limite che fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

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