NASpI e pensione di vecchiaia

La decadenza dalla fruizione della NASpI, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, opera in via automatica, nel momento in cui il percettore raggiunge i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia (o anticipato) o deve essere ancorata al momento di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico?

Ha risposto a tale quesito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. 8479 del 4 aprile 2026).

Come rammenta la Cassazione, l’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina le ipotesi di decadenza dal diritto di fruire dell’indennità NASpI e dispone che: “Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’art. 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.

Con riferimento alla previsione contenuta nella lett. d), la Corte ha ritenuto – condivisibilmente - che dovesse essere privilegiata l’opzione interpretativa che correla il verificarsi della decadenza alla sola sussistenza dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Depone a favore della tesi della spettanza della NASpI sino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, innanzitutto, l’inequivoco tenore testuale della norma sopra riportata che pone come limite per la fruizione della NASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

Va poi considerato che il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, ha subordinato l’indennità contro la disoccupazione alla sussistenza dello stato di bisogno che è ricavabile anche dal difetto di titolarità, in capo all’assicurato, del diritto ad altre provvidenze previdenziali conseguenti alla perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, alle prestazioni pensionistiche.

Secondo la Cassazione, il legislatore ha previsto un limite temporale preciso alla fruizione del beneficio, che non può essere rimesso alla scelta discrezionale dell’assicurato (non contemplata dalla legge), né quanto all’opzione per la NASpI anziché per la pensione di anzianità, né quanto alla determinazione del relativo periodo di godimento. Ciò in quanto non può contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti.

Del resto, l’interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l’art. 38 Cost., alla luce della lettura offertane dalla Corte costituzionale. Quest’ultima ha infatti affermato che l’art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. Sebbene tale disposizione costituzionale imponga che, in caso di eventi che incidano sfavorevolmente sull’attività lavorativa, ai lavoratori siano assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita, essa non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È infatti il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso - ricorda la Corte – ad essere chiamato a far fronte alle esigenze garantite dal precetto costituzionale. Pertanto, questo non risulta violato se, in maniera specifica, siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insorgenza di dati diritti.

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Maria Santina Panarella
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