Malattia professionale: da quando decorre il termine di prescrizione?

In materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo INAIL) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede). Non è sufficiente, a tal fine, la diagnosi dell'esistenza della malattia, essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto certi, che, secondo il modello delle presunzioni, possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima (come appunto la diagnosi di eziologia professionale e/o la domanda di prestazione assicurativa).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione (ord., 14 maggio 2026, n. 14269) in un caso in cui la domanda degli eredi di un lavoratore, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a malattia professionale, era stata respinta nei gradi di merito per asserito decorso del termine di prescrizione.

In particolare, la Corte territoriale, trattenute le domande giudiziali proposte iure hereditatis, e disposta la separazione e l'attribuzione alla Sezione ordinaria di quelle iure proprio, aveva rilevato che la malattia era stata diagnosticata al lavoratore nel 2009, data in cui egli aveva avuto piena conoscenza della patologia e momento, dunque, da considerare (in assenza di allegazioni e prova circa un diverso momento di acquisizione della consapevolezza del nesso di causalità tra malattia e il preteso inadempimento datoriale) quale dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno. Poiché la richiesta stragiudiziale risaliva al 2020, l’azione era da ritenersi prescritta.

Gli eredi avevano impugnato la sentenza, asserendo di aver acquisito in modo compiuto la consapevolezza della natura professionale della malattia solo con il provvedimento INAIL che, nel 2022, aveva comunicato la decorrenza della rendita vitalizia dal 2011.

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale non si era conformata all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in quanto aveva individuato la data di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis nella data di diagnosi della patologia sofferta dal de cuius senza indagare sul momento di acquisita consapevolezza da parte del lavoratore del nesso di causalità tra malattia e dedotto inadempimento datoriale.

Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

In materia di malattia professionale si veda anche Malattia professionale ingravescente: l’aggravamento successivo non determina l’insorgenza di un nuovo diritto risarcitorio.

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Maria Santina Panarella
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