L’obbligo di vigilanza a carico dell’istituto scolastico è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni; dunque, la scuola non risponde del danno cagionato dall’alunno prossimo alla maggiore età.
Questo il principio affermato dalla Terza Sezione Civile della Cassazione, nell’ordinanza del 20 ottobre 2025, n. 27923.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un alunno nei confronti del MIUR in relazione ai danni conseguenti ad un colpo ricevuto, accidentalmente, con un casco, da un compagno di scuola nello spogliatoio della palestra.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di promo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il danno fosse stato determinato da causa non imputabile all’istituto scolastico. In particolare, il giudice di seconde cure aveva escluso la culpa in vigilando della scuola sulla base del rilievo che l’evento si era verificato nello spogliatoio maschile, al quale la docente, donna, non aveva accesso, ad opera di un compagno prossimo alla maggiore età, e dunque “munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale”.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla originaria parte attrice, ritenendo che il ragionamento proposto dalla Corte territoriale si ponga nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l’ordinanza in commento ribadisce che “l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso)”.
Deve dunque trovare applicazione il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., per cui:
Così delineati i rispettivi oneri probatori, la Corte individua il contenuto della prova richiesta all’ente convenuto, precisando che gli obblighi di vigilanza e controllo in capo all’istituto scolastico devono essere parametrati ad uno “sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto”. Infatti, il “normale esito della prestazione" dipendeda “una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso" (in questi termini, Cass., 4 ottobre 2013, n. 22752).
In applicazione di tali principi, ai fini della prova della non imputabilità dell’evento dannoso alla scuola, assume rilievo “l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica”. In altre parole, “il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza”, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è “tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere” (in questi stessi termini, in precedenza Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, ed ancor più di recente, Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394).
La Corte di Cassazione, sulla base delle considerazioni riassunte, conferma, dunque, la sentenza di appello, escludendo la responsabilità risarcitoria del MIUR e, conseguentemente, della compagnia assicurativa, chiamata in manleva.