Con due recenti decisioni, la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione all’interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze nn. 21758 e 21759 del 29 luglio 2025) in tema di equa soddisfazione.
La Corte di Cassazione ha affrontato tre importanti questioni pregiudiziali:
a) se il giudice nazionale possa ricostruire l’esatta portata precettiva di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU;
b) se la parte che abbia ottenuto dalla Corte EDU la liquidazione dell’equa soddisfazione di cui all’art. 41 CEDU possa adire il giudice nazionale chiedendo il ristoro di pregiudizi ulteriori;
c) se ed in che misura il giudice nazionale, nella liquidazione del danno, debba tenere conto dell’equa soddisfazione accordata al danneggiato dalla Corte EDU.
In relazione alla prima questione, la Corte ha rammentato che, per le ipotesi di difficoltà di interpretazione che ne ostacoli l’esecuzione, l’art. 46 della Convenzione affida alla sola Corte di Strasburgo il potere di interpretare le proprie decisioni e solo su richiesta dal Comitato dei Ministri. In effetti, tale norma era già stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che, per difetto assoluto di giurisdizione, al giudice nazionale non è consentito interpretare la sentenza della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato (Cass. S. U., 16/05/2013, n. 11826).
In ordine all’esaustività dell’equa soddisfazione, la Corte ha affermato che la sua liquidazione non esclude un’ulteriore fase processuale dinanzi al giudice nazionale in determinate ipotesi. In particolare, premesso il principio generale secondo il quale il danno causato da una violazione della Convenzione può essere liquidato solo se sia divenuta giuridicamente impossibile la liquidazione da parte del giudice nazionale, tale ulteriore fase è ammissibile:
Con riferimento agli effetti della liquidazione compiuta dalla Corte EDU, la Cassazione ha sottolineato che la liquidazione da parte della Corte EDU dell’ “equa soddisfazione” di cui all’art. 41 della Convenzione può avere nei confronti del Giudice nazionale due effetti: a) preclusivi, quando impedisca di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte EDU; b) vincolanti, quando è consentito al giudice nazionale riesaminare la pretesa risarcitoria, ma conformandosi alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte EDU.
Gli effetti preclusivi sono assimilabili al giudicato e discendono dall’impossibilità, per il giudice nazionale, di pronunciarsi in senso contrario alle statuizioni della Corte EDU, a pena di esporre il proprio Stato alla responsabilità per violazione della Convenzione.
Gli effetti vincolantiscaturenti dalla liquidazione, da parte della Corte EDU, dell’equa soddisfazione di cui all’art. 41 della Convenzione sono assimilabili alla compensatio lucri cum damno. La Corte EDU – ricorda la Cassazione - ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale dinanzi al quale sia proseguita o introdotta una domanda di risarcimento dei medesimi danni già liquidati dalla Corte EDU deve “tenere conto” di quanto liquidato da quest’ultima.
“Tenere conto” vuol dire che il giudice nazionale deve prendere atto non solo della concessione di risarcimenti da parte della Corte EDU, ma anche delle decisioni con le quali quest’ultima ha rigettato le domande del ricorrente, poiché “sia la concessione di risarcimenti che i rigetti sono decisioni definitive e complete delle doglianze di un ricorrente”. E quando la Corte EDU, nel liquidare l’equa soddisfazione, ha ritenuto che questa non fosse esaustiva, e che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di chiedere al giudice nazionale “somme supplementari”, lo ha espressamente dichiarato.