Licenziamento per superamento del periodo di comporto e infortunio

La Cassazione ha confermato l’illegittimità di un licenziamento irrogato per asserito superamento del periodo di comporto in un caso in cui il datore di lavoro non aveva provato che tutti i giorni di malattia della lavoratrice erano connessi a malattia comune e non ai postumi di un infortunio sul lavoro, non computabile nel periodo di comporto (ord. 11 maggio 2026, n. 13725).

La Corte ha avuto modo di ribadire che, con riguardo alla disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, ove la contrattazione collettiva preveda la non computabilità dei giorni di assenza del lavoratore dovuta ad infortunio sul lavoro, grava sul datore di lavoro, che procede al licenziamento del lavoratore, l'onere di provare - in caso di contestazione - che i periodi di assenza si riferiscono ad episodi di malattia e non già ad infortunio sul lavoro.

Inoltre – precisa l’ordinanza – l’efficacia probatoria, fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., dei certificati medici è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; ne deriva che la prognosi della guarigione, certificata dal medico pubblico ufficiale, “non rientra tra i fatti avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti, come tale perciò non fidefaciente nei sensi contemplati dall'art. 2700 c.c., comportando soltanto una manifestazione di scienza in relazione allo stato morboso, verificato alla data dell'attestazione (peraltro spesso anche in base alle mere dichiarazioni rese dal soggetto direttamente interessato, come non di rado capita nella pratica), rapportata ad un momento successivo e quindi futuro, perciò necessariamente al di fuori della contestuale percezione, invece pure richiesta dalla norma”.

Ne deriva che anche il giudizio prognostico costituisce una mera presunzione di fatto, quindi liberamente e prudentemente apprezzabile dal giudice.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il datore di lavoro, come sopra anticipato, non aveva provato il collegamento di tutti i giorni di assenza a malattia della lavoratrice. A fronte dei certificati quali dichiarazioni di scienza rilasciati dal medico curante in ordine allo stato morboso accertato in sede di visita nonché della consulenza medico-legale svolta nel processo intercorso tra la lavoratrice e l’INAIL, il giudice, con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, aveva verificato che solamente alcune assenze erano imputabili a malattia comune e che il cumulo di assenze non era sufficiente ad integrare il superamento del periodo di conservazione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL applicato in azienda.

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Maria Santina Panarella
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