Un’organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione non può esigere da un dipendente appartenente ad una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre
qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione.
Queste sono le conclusioni alle quali è giunta la Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea in relazione all’art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sent. causa C-258/24).