In tema di licenziamento disciplinare, oggetto della contestazione dell'addebito, secondo la previsione di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, è il fatto nei suoi elementi materiali, non anche le specifiche disposizioni legali o contrattuali che il fatto abbia violato. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8741 dell’8 aprile 2026) ha così evidenziato l’irrilevanza dell’errore nell’indicazione delle disposizioni violate nella lettera di contestazione.
Secondo la Cassazione, infatti, tale erronea indicazione non comporta né l'invalidità della contestazione né che il giudice debba limitare la sua valutazione all'accertamento che il fatto violi le specifiche norme di cui si alleghi la violazione, competendo invece al giudice la qualificazione giuridica del fatto contestato.
Pertanto, non costituendo un accertamento di fatto, ma una valutazione di diritto lo stabilire se una determinata vicenda contestata rientri o meno nella previsione del codice disciplinare, non è preclusa al giudice una diversa valutazione sul punto, anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.
Nel caso affrontato dalla Corte, il giudice d’appello aveva respinto il reclamo proposto dalla Società avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato l’ordinanza di accertamento di illegittimità del licenziamento disciplinare. La statuizione di conferma era stata fondata sulla considerazione che il fatto ascritto, provato nella sua materialità, era riconducibile a fattispecie punita dal CCNL con sanzione conservativa; il giudice del reclamo aveva escluso che con il richiamo nella lettera di contestazione ai precedenti disciplinari la parte datoriale avesse inteso contestare al dipendente la specifica fattispecie contemplata dal contratto collettivo come giustificativa del recesso datoriale in presenza di recidiva.
Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione ha espresso i principi sopra riportati, sottolineando che la qualificazione del contenuto di un atto si pone come operazione ermeneutica indispensabile, prodromica alla individuazione della disciplina di legge o convenzionale applicabile.
La Corte di merito – si legge nella pronuncia - non poteva limitarsi, come avvenuto, a prendere atto che, nella lettera di contestazione, non era richiamata la specifica norma collettiva che, in presenza di recidiva, rendeva la condotta del lavoratore sanzionabile con il licenziamento; piuttosto, avrebbe dovuto procedere ad un'autonoma valutazione in diritto della fattispecie contestata, ai fini di verifica della sussumibilità della stessa nell'una o nell'altra delle ipotesi sanzionate dalla norma collettiva.
La carenza di tale operazione di qualificazione da parte del giudice del reclamo, secondo la Cassazione, aveva viziato in radice il ragionamento decisorio seguito nella sentenza impugnata, imponendo la cassazione con rinvio della decisione.