L'art. 19 della legge 203/24 prevede che l'assenza ingiustificata per oltre 15 giorni possa essere considerata dimissioni di fatto. Le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate possono dar luogo a dimissioni di fatto anziché ad un licenziamento?
Il Ministero del Lavoro, con risposta pubblicata il 24 giugno 2025, ha fornito una risposta negativa.
La circolare n. 6/2025 – ricorda il Ministero – ha chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie ed il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).
La lettura fornita nella circolare n. 6/2025 – secondo il Ministero - non appare superata dalla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento (qui un approfondimento sulla pronuncia) che, attenendosi al petitum della controversia, avrebbe adottato un provvedimento di reintegra, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e negando completamente la configurabilità delle dimissioni di fatto nel caso concreto.
Il Ministero ha poi sottolineato che il legislatore, nell’ambito dell’art. 19 del collegato lavoro, non ha formulato un richiamo ai termini previsti dalla contrattazione collettiva in materia di licenziamento, essendosi riferito, invero, al “termine previsto dal contratto collettivo” e, dunque, a quello previsto per lo specifico caso di risoluzione di rapporto per fatti concludenti.
In mancanza di previsione della contrattazione collettiva, il termine di salvaguardia deve essere necessariamente quello previsto dal legislatore.
In tema di dimissioni per fatti concludenti si richiamano Disposizioni in materia di lavoro: ecco le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro relative alla l. 203/2024), Dall’INL le prime indicazioni in materia di dimissioni per fatti concludenti nonché Risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti: termine minimo di 15 giorni e ricostituzione del rapporto non automatica.